La dichiarazione non finanziaria
di Federica FurlaniIl particolare momento storico che stiamo vivendo impone sempre più alle imprese la necessità di una riflessione, e non solo, sul tema della sostenibilità e della “responsabilità d’impresa”.
Ecco quindi che i dati finanziari, economici e patrimoniali che siamo soliti esporre e valutare nei bilanci d’esercizio non sono più e non saranno più sufficienti a rapportarsi con tutto il mondo degli stakeholder, interni ed esterni, ovvero con tutti coloro che sono portatori di interessi verso l’impresa. Azionisti, clienti, fornitori, finanziatori, dipendenti, etc. sono sempre più interessati ad informazioni riguardanti la sostenibilità dell’impresa, in termini di risultati sociali ed ambientali generati dalla stessa nello svolgimento delle proprie attività, in grado di migliorarne la reputazione.
L’acronimo ESG, sempre più utilizzato anche al di fuori del mondo della finanza e della sostenibilità, contiene tre termini, a cui associare una serie di criteri di misurazione delle attività ambientali, sociali e della governance di una organizzazione; tre dimensioni fondamentali per verificare, misurare, controllare e sostenere l’impegno in termini di sostenibilità di una impresa o di una organizzazione:
- la lettera “E” rappresenta l’area Environmental (ambiente) e comprende i criteri ambientali in base ai quali valutare come un’azienda si comporta nei confronti dell’ambiente nel quale è collocata e dell’ambiente in generale;
- la lettera “S” rappresenta l’area Sociale riguarda l’esame dell’impatto e della relazione dell’impresa con il territorio, con le persone, con i dipendenti, i fornitori, i clienti e in generale con le comunità con cui opera o con cui è in relazione;
- la lettera “G” di Governanceinfine riguarda i temi di una gestione aziendale ispirata a buone pratiche e a principi etici: il rispetto dei diritti degli azionisti, la trasparenza delle decisioni e delle scelte aziendali, il rispetto delle minoranze, la politica retributiva dei manager, sono alcuni dei criteri valutativi di questa dimensione.
In quest’ambito si colloca l’informativa non finanziaria disciplinata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 254/2016 di attuazione della Direttiva 2014/95/UE, che impone la presentazione della dichiarazione non finanziaria (DNF), in grado di rendere comparabili le relative performance, solo ai soggetti di interesse pubblico: Banche, Assicurazioni, Società quotate e tutti gli enti indicati all’articolo 16, comma 1, D.Lgs. 39/2010, ed in particolare:
- società che emettono titoli quotati in un mercato regolamentato in Itala o nell’Unione Europea,
- banche,
- imprese di assicurazione e di riassicurazione
che abbiano superato almeno due limiti dimensionali alla data di chiusura del bilancio: più di 500 dipendenti e un totale di stato patrimoniale di 20 mln di euro o, in alternativa, un totale di ricavi delle vendite e delle prestazioni di 40 mln euro.
La dichiarazione non finanziaria (DNF), che può essere inclusa nella relazione sulla gestione o pubblicata in un documento separato, contrassegnato dal riferimento al D.Lgs. 254/2016, è soggetta all’iter approvativo e pubblicitario previsto per il bilancio d’esercizio, e deve contenere informazioni:
- di carattere ambientale: ad esempio l’utilizzo di risorse energetiche, l’impiego di risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l’impatto presente e presumibile dei fattori di rischio ambientali e sanitari che contraddistinguono l’attività dell’impresa;
- di carattere sociale: ad esempio, le relazioni con i consumatori e con la collettività di riferimento;
- inerenti alla gestione del personale: ad esempio, informazioni relative alle azioni avviate per assicurare la parità di genere, alle misure previste in attuazione delle convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e alle modalità con cui si instaura il dialogo con le parti sociali;
- inerenti alla tutela dei diritti umani: ad esempio, le misure impiegate per evitare le relative violazioni e le azioni intraprese per ostacolare eventuali condotte discriminatorie;
- riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva: ad esempio, le segnalazioni degli strumenti scelti e adottati a tal fine.
Tali informazioni devono essere fornite secondo metodologie e principi previsti dallo standard di rendicontazione preso a riferimento: quello che allo stato attuale risulta essere il più utilizzato è il Global Reporting Initiative (GRI 101: Principi di rendicontazione, GRI 102: Informativa generale, GRI 103: Modalità di gestione).
Rimanendo escluse dall’obbligo di redazione del DNF le PMI, queste possono decidere volontariamente di presentare la propria dichiarazione non finanziaria, come strumento strategico di gestione e comunicazione della sostenibilità aziendale, sulla base di quanto detto in premessa.
In tal caso il documento deve essere conforme a quanto previsto per le società soggette all’obbligo di redazione “tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell’attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto”, ma sono previste delle semplificazioni nel caso di aziende che non superano determinati parametri dimensionali, come ad esempio la possibilità di derogare all’obbligo di sottoporre il documento a verifica di conformità del revisore.