22 Maggio 2024

La difficile applicazione del divieto del bis in idem nell’ambito dei tributi comunali

di Gianfranco Antico
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Il D.Lgs. 219/2023, al fine di bilanciare la tutela dell’interesse erariale e i diritti fondamentali del contribuente, ha introdotto, nella L. 212/2000, l’articolo 9-bis, normando così il cd. divieto di bis in idem nel procedimento tributario: “Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l’emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l’Amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta”.

La triplice condizione introdotta – ovverosia che l’azione sia svolta 1) una sola volta, 2) per ogni tributo, 3) per ogni periodo d’impostapresuppone l’identità della violazione eventualmente contestabile più volte per lo stesso anno.

Sul punto, la nota dell’IFEL (Fondazione Anci) del 5.2.2024 ha riconosciuto che la disposizione non appare facilmente adattabile ai tributi comunali e potrà trovare applicazione solo in determinati casi, dovendosi riferire a fattispecie impositive omogenee e non al tributo in quanto tale.

Nell’ambito dei tributi comunali, l’ipotesi si verifica, ad esempio, allorquando il Comune procede alla liquidazione della Tari, contestando l’omesso versamento di uno o di una pluralità di avvisi bonari inviati e non pagati per la medesima annualità.

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