La disciplina degli omaggi ai fini Iva
di Luca MambrinPer la corretta analisi del trattamento Iva da riservare agli omaggi è necessario distinguere tra beni oggetto dell’attività d’impresa e beni che non rientrano nell’attività.
L’articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972 dispone che non sono considerate cessioni di beni (pertanto escluse dal campo di applicazione dell’Iva) le cessioni gratuite:
- di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra l’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non superiore a 50 euro;
- di beni per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta.
Inoltre, in deroga al diritto generale di detrazione dell’Iva, l’articolo 19-bis1, lett. h), D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva delle spese qualificabili come spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 2, comma 2, n. 4), e 19-bis1, lett. h), D.P.R. 633/1972, nel caso di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa:
- se di costo unitario non superiore ad euro 50, per i quali è stato quindi possibile operare la detrazione, la cessione gratuita sarà fuori dal campo di applicazione dell’Iva;
- se di costo unitario superiore ad euro 50, per i quali non è stato invece possibile operare la detrazione, la cessione gratuita sarà ugualmente fuori dal campo di applicazione dell’Iva.
Il soggetto passivo Iva che ha ceduto gratuitamente beni non oggetto della propria attività non sarà tenuto ad alcun adempimento a fini Iva, per quanto sia comunque opportuno documentare l’operazione attraverso un documento di trasporto con causale omaggio.
Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da una confezione di beni, quali ad esempio i cesti natalizi, si dovrà fare riferimento al costo dell’intera confezione e non a quello dei singoli beni per individuare il regime Iva applicabile: sarà quindi indetraibile l’Iva assolta sull’acquisto di una confezione di beni di costo superiore ad euro 50 anche se composta da singoli beni di valore unitario inferiore.
Nel caso invece di acquisto di alimenti e bevande (ad esempio bottiglie di vino) non opera l’indetraibilità dell’Iva disposta dall’articolo 19 bis-1, lett. f), D.P.R. 633/1972, ma qualificando tali spese come spese di rappresentanza, sarà possibile applicare la disciplina prevista dal citato articolo 19-bis1, lett. h), D.P.R. 633/1972, che riconosce la detraibilità dell’imposta per i beni di costo unitario non superiore ad euro 50.
Nel caso di omaggi di beni oggetto dell’attività dell’impresa non opera invece l’esclusione di cui all’articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972; pertanto la cessione gratuita costituisce un’operazione rilevante ai fini dell’applicazione dell’Iva, a meno che non sia stata detratta l’imposta relativa all’acquisto.
Trattandosi infatti di beni prodotti o commercializzati dall’impresa sarà infatti detraibile l’Iva assolta all’atto dell’acquisto, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all’articolo 19-bis1, lett. h), D.P.R. 633/1972; solo nel caso in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che tali beni saranno destinati ad essere ceduti gratuitamente allora potrà eventualmente decidere di non operare la detrazione, al fine di non assoggettare ad imposta la successiva cessione gratuita.
Trattandosi quindi di un’operazione che rientra nel campo di applicazione dell’Iva, occorre porre in essere taluni adempimenti. In particolare, il soggetto passivo potrà procedere in uno dei seguenti modi:
- emettere fattura con rivalsa dell’Iva (imposta richiesta in pagamento);
- emettere fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell’Iva che quindi rimane a carico dell’impresa stessa, annotando sul documento che trattasi di omaggi senza rivalsa dell’Iva così come previsto dall’articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972 (e costituirà onere non deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 99, comma 1, Tuir);
- emettere, per ogni cessione o globale mensile, autofattura in unico esemplare con l’espressa indicazione «autofattura per omaggi». Se il soggetto passivo intende avvalersi dell’autofattura differita è necessaria l’emissione di appositi documenti di trasporto. L’emissione di detto documento è comunque opportuna, al fine di comprovare l’inerenza dell’omaggio all’attività d’impresa;
- annotare l’operazione su un apposito «registro degli omaggi», dove indicare l’ammontare complessivo delle operazioni gratuite effettuate ogni giorno, con distinzione per aliquota.
Come previsto dall’articolo 13, comma 2, D.P.R. 633/1972, la base imponibile per le cessioni in esame sarà pari al prezzo di acquisto, o in mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati al momento in cui si effettuano tali operazioni.
Sarà possibile tenere conto delle eventuali spese sostenute successivamente all’acquisto per riparazioni o completamento nonché anche del deprezzamento che il bene ha subìto nel corso del tempo.