La disciplina dei compensi per i direttori artistici di cori, bande e filodrammatiche
di Guido Martinelli
Lo sport e … i cori, le bande e le filodrammatiche
La disciplina di cui al combinato disposto degli art. 67 primo comma lett. m) e 69 secondo comma del Tuir è comunemente nota, tra chi si occupa di enti non commerciali, perché disciplina il trattamento dei compensi dei soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica.
Se, sotto tale profilo, gli approfondimenti sono molteplici, meno studiato appare l’ampliamento che il legislatore ha operato di questa disciplina, per ultimo, con l’art. 1 co. 299, lett. a) l. 296/2006. Infatti il campo di applicazione è stato esteso ai: “direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche”.
Il riconoscimento di agevolazioni fiscali a questa tipologia di enti era già presente nel nostro ordinamento. Infatti il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 , all’articolo 39 comma 13 sexies estende la disciplina agevolata di certificazione dei corrispettivi previsti per l’ingresso agli spettacolo organizzati da società sportive anche “alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse”.
Ma come si qualificano i cori, le bande e le filodrammatiche?
E’ noto che, fino ad oggi, ogni qualvolta il legislatore ha “creato” una categoria di enti concedendo agli stessi delle agevolazioni, lo ha fatto previa verifica preliminare da parte della Pubblica amministrazione in merito all’esistenza dei requisiti fondanti la fattispecie, creando a tal fine appositi registri. Così è stato fatto per le associazioni di volontariato, di promozione sociale, per le Onlus, per le Ong, per le sportive, nessun filtro preventivo esiste, invece, al fine della qualifica quale coro, banda o filodrammatica. Pertanto l’appartenenza a tali categorie appare unicamente legata al tipo di attività svolta dall’ente, con tutte le difficoltà connesse.
Probabilmente si dovrà fare riferimento sia al nome che alla tipologia prevalente di attività concretamente posta in essere e … sperare che l’Agenzia condivida.
Non esiste, infatti, una norma positiva che identifichi con tale termine una specifica associazione o i requisiti che si debbano avere per poter essere inseriti in tali categorie. Ne deriva che, in assenza anche di documenti di prassi amministrativi che possano chiarire le posizioni della Agenzia delle entrate, la classificazione appare del tutto soggettiva (una associazione culturale che organizza un’unica rappresentazione teatrale è una filodrammatica? O quando la diventa dopo due, tre o più rappresentazioni?)
Ulteriore aggravio del problema è presente nell’inciso: “che perseguono finalità dilettantistiche”. Se tale termine ha un significato oggettivo nell’ambito dello sport, cosa significa questo tra le categorie in esame? Se su 60 coristi qualcuno canta anche nel coro del teatro stabile della città, l’attività rimane dilettantistica?
Direttori artistici e collaboratori tecnici chi sono?
Le incertezze della normativa in esame proseguono. Infatti, anche l’altro aspetto soggettivo, quello dei percettori, è soggetto a molteplici insidie. Chi è il direttore artistico di un coro? Il Maestro che lo dirige? O nella filodrammatica è il regista? Ancora più enigmatica è la figura del collaboratore tecnico? Chi è? Un elettricista di professione che a tempo perso fa il tecnico luci in una filodrammatica è un collaboratore tecnico non professionale? E perché tali indennità non sono riconoscibili ai “protagonisti”, ossia ai corsisti o ai componenti della banda o agli attori della filodrammatica? E’ come se, nelle associazioni, questa tipologia di compensi potesse essere riconosciuta ai massaggiatori e non agli atleti.
Ma, principalmente, quando un direttore artistico o un collaboratore tecnico può svolgere attività in maniera non professionale come richiesto dalla norma ?
Rimangono, pertanto, tutt’ora, in assenza di giurisprudenza e prassi amministrativa in materia, sfumati non solo i tratti perimetrali della figura del direttore artistico e del collaboratore tecnico, quanto, più in generale, i profili propriamente soggettivi della norma de qua, non essendo chiaro, come già riportato, nemmeno a quale tipologia di enti non commerciali il Legislatore abbia inteso far riferimento con la dicitura “cori, bande e filodrammatiche”.
Gli aspetti sopra succintamente delineati producono criticità le cui conseguenze appaiono non trascurabili. Infatti il disconoscimento della legittimità di un compenso ricondotto a tale fattispecie agevolativa ha conseguenze sia sotto il profilo fiscale, per le mancate ritenute, sia, per gli importi più elevati, sotto il profilo previdenziale con, in quest’ultimo caso, sanzioni personali imputabili in capo al legale rappresentante dell’ente.
Ancora una volta il legislatore, dimenticandosi dei vecchi principi delle norme “generali ed astratte”, operando in maniera casistica, lascia immensi dubbi interpretativi.
Ma queste norme producono ulteriori problemi. Ci torneremo.