La disciplina dei contratti pendenti nel nuovo CCII
di Roberto GiacaloneGli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti sono regolati, nel nuovo CCII, da una serie di disposizioni che ne delimitano il perimetro di applicazione generale.
La disciplina è dettata dall’ articolo 172 CCII, che regola la sospensione dei rapporti contrattuali pendenti, dall’articolo 175 CCII che disciplina lo scioglimento automatico dei contratti “intuitus personae”, e dell’articolo 211 comma 8 CCII, relativo alla prosecuzione dei rapporti in caso di esercizio provvisorio.
Figura centrale è sempre il curatore, che dovrà decidere, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, o in caso di sua mancanza, o di urgenza o d’inerzia, con la surroga della relativa competenza al Giudice Delegato, se procedere con la risoluzione o la continuazione dei relativi contratti.
L’unica ipotesi in cui non viene riconosciuta alcuna scelta, è quella dei contratti ad effetti reali, in cui non sia avvenuto il trasferimento della proprietà.
La disciplina dettata dall’ articolo 172, comma 1, CCII, mutua il principio contrattualistico dell’articolo 1376 cod. civ., dove il trasferimento della proprietà costituisce la prestazione principale cui è obbligata la parte contraente.
L’articolo 172 CCII evidenzia che l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara
- di subentrare nel contratto in luogo del debitore, e assume, alla data del subentro, tutti i relativi obblighi,
- ovvero di sciogliersi dal medesimo.
È bene ricordare che l’autorizzazione che deve richiedere il curatore al comitato dei creditori o al G.D, è comunque confinata all’ipotesi della continuazione dei contratti dai quali possono essere ricondotte nuove obbligazioni, e non viene contemplata nell’ipotesi dello scioglimento.
La risoluzione del contratto non è sottoposta a nessuna autorizzazione, non solo perché lo scioglimento non comporta il sorgere di crediti in prededuzione, ma anche perché è già prevista nell’ipotesi di messa in mora del curatore da parte del contraente in bonis, o ancora, nell’ipotesi dello scioglimento automatico dei contratti proseguiti durante l’esercizio provvisorio articolo 211, comma 8, CCII.
Un’ulteriore principio generale viene individuato nell’articolo 175 CCII, ed è quello dello scioglimento automatico dei contratti riferiti alla qualità soggettiva del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale. Sono i contratti c.d. “intuitus peronae”, ossia quei contratti in cui la qualità soggettiva del contraente, su cui grava la liquidazione giudiziale, è motivo determinante del consenso.
In questo caso il curatore potrà scegliere se sciogliere il contratto, oppure, con l’autorizzazione del contraente, subentrare e così assumere tutti i relativi obblighi contrattuali.
Il complesso delle norme deve trovare una coniugazione anche in riferimento all’ipotesi dell’esercizio provvisorio, dove l’automatismo della sospensione dei contratti pendenti deve lasciare il posto al principio della continuazione dei contratti, ai sensi dell’articolo 211, comma 8, CCII, salvo che il curatore non opti per lo scioglimento del contratto, e anche in questo caso, non sarà necessaria alcuna autorizzazione.
In tale quadro normativo il curatore dovrà leggere il contesto in cui opera, avendo ben chiaro quale sia l’interesse della massa dei creditori.