La disciplina del bonus mobili
di Luca MambrinCome noto anche la Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31.12.2018 la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad euro 10.000.
Come chiarito anche nella recente circolare AdE 7/E/2018 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, l’ammontare complessivo di euro 10.000 doveva essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che avessero interessato la stessa unità.
Per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2017, invece, la detrazione è ammessa in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016: quindi per gli acquisti del 2017 si deve tener conto, ai fini della verifica del limite di spesa di euro 10.000, delle eventuali spese sostenute nell’anno 2016 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno.
Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario invece che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.
Al fine di beneficiare della detrazione è necessario che vengano eseguiti interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.
Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
- gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
È agevolabile l’acquisto di:
- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
È possibile usufruire della detrazione anche nel caso in cui vengano acquistati mobili all’estero fermo restando il possesso della documentazione richiesta dalla legge e si eseguano i medesimi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
La detrazione in esame, nella misura del 50%, viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000 e va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione: il contribuente che esegue i lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari ha diritto più volte al beneficio.
In merito alle modalità di pagamento, nella circolare AdE 7/E/2018 è stato precisato che per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia; attualmente però non è più necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste Italiane SPA per le spese di recupero del patrimonio edilizio (bonifico soggetto a ritenuta) ma è sufficiente un semplice bonifico bancario o postale.
Inoltre è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con un finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio, anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio.