La disciplina dell’imposta sulle assicurazioni – I° parte
di Stefano RossettiL’imposta sulle assicurazioni, disciplinata dalla L. 1216/1961, è un tributo che grava sui premi corrisposti dai contraenti nell’ambito di un contratto assicurativo.
Tale tributo colpisce la capacità contributiva che il contraente esprime all’atto della corresponsione del premio alla compagnia assicurativa; infatti, il presupposto impositivo è rappresentato dal pagamento del premio sul quale viene applicata l’imposta calcolata secondo le aliquote previste dall’allegato A alla L. 1216/1961.
I soggetti passivi dell’imposta sulle assicurazioni sono le compagnie assicurative, le quali sono soggette agli obblighi di denuncia e versamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 9 L. 1216/1961.
Oltre alle compagnie nazionali, rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione dell’imposta anche le compagnie estere sia che operino in Italia in regime di stabilimento sia in regime di libera prestazione di servizi.
Sotto il profilo oggettivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, L. 1216/1961, i contratti assicurativi che rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sono quelli relativi:
- alle assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio dello stato italiano;
- le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;
- le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio dello stato italiano;
- le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l’Italia, quando sono stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio dello stato italiano e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all’estero;
- le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate ai precedenti punti, quando il contraente ha nel territorio dello stato italiano il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;
- le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio dello stato italiano il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.
La norma, dunque, individua i contratti assicurativi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta e per ciascuno di essi prevede un particolare criterio di territorialità (aspetto che analizzeremo nella seconda parte del presente contributo).
Per espressa previsione normativa, invece, non rientrano nell’ambito dell’imposta sulle assicurazioni:
- i contratti assicurativi compresi nell’allegato C (articolo 1, comma 4, L. 1216/1961);
- le assicurazioni espressamente escluse da leggi speciali (articolo 1, comma 4, L. 1216/1961);
- le assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte sono dovute in abbonamento (articolo 1, comma 2, L. 1216/1961);
Per ciò che attiene alla determinazione della base imponibile, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 L. 1216/1961, l’imposta si applica sul premio previsto contrattualmente comprensivo di tutti gli oneri accessori. Dalla base imponibile così liquidata non è possibile operare alcuna deduzione, ad eccezione delle somme che eventualmente devono venire refuse dal contraente alla compagnia assicurativa a titolo di imposta sulle assicurazioni.
Per ciò che concerne le assicurazioni mutue, invece, l’imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per l’imposta sulle assicurazioni che viene rifusa dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall’articolo 2548 cod. civ..
La determinazione dell’imposta avviene applicando alla base imponibile, come sopra determinata, le aliquote d’imposta nella misura prevista dall’allegato A L. 1261/1961.
In relazione ai premi incassati e assoggettati all’imposta, le compagnie assicurative, nazionali e non, devono, per ogni esercizio, istituire un registro su cui devono essere annotati i premi incassati.
I premi oggetti di registrazione sono quelli incassati sia in Italia sia all’estero, anche per il tramite di agenti e incaricati.
Per ogni premio riscosso deve essere indicato:
- l’agenzia o l’ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell’incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;
- il numero o i numeri della polizza, certificato od appendice cui la partita si riferisce;
- la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;
- il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti od anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non è dell’anno in corso deve essere indicato anche l’anno;
- il periodo di tempo a cui si riferisce l’incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi viene regolato con conti periodici;
- il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non è dell’anno in corso deve essere indicato anche l’anno;
- l’importo incassato per premio e accessori;
- l’importo riscosso a titolo di rivalsa dell’imposta.
Per quanto concerne le tempistiche delle registrazioni, l’articolo 5, comma 4, L. 1216/1961, dispone che le annotazioni devono essere effettuate entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio od incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti od altri incaricati rendono i propri conti all’assicuratore, senza necessità di seguire l’ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.