La disciplina fiscale degli agenti sportivi ai sensi del nuovo D.Lgs. 37/2021
di Guido MartinelliLetizia Di NicolantonioL’Agenzia delle Entrate (Divisione Contribuenti), nella risoluzione 69/E/2022, nel rispondere ad un quesito di una Associazione che, “in base all’articolo 4 del proprio Statuto, ha come scopo, senza finalità di lucro, di promuovere, sul piano giuridico e nei rapporti con la Federazione Alfa, lo sviluppo e il riconoscimento dell’agente sportivo, regolandone l’attività e tutelandone l’immagine e ogni altro aspetto riguardante la sua attività”, ha fornito una interpretazione coerente non solo con le disposizioni vigenti ma anche con la ratio della L. 86/2019 e del D.Lgs. 37/2021, facente parte del pacchetto della c.d. “riforma dello sport” recante la disciplina dei “rapporti di rappresentanza di atleti e società sportive e di accesso alla professione di agente sportivo” che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio.
Si definisce agente sportivo “il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO nonché dal CIP e dall’IPC (…) ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza, mediazione” (articolo 3 D.Lgs. 37/2021, analoga definizione è riportata anche all’articolo 2, comma 1, lett. a, del citato decreto). L’attività può essere svolta sia nell’ambito professionistico che dilettantistico.





