La disciplina fiscale degli agenti sportivi ai sensi del nuovo D.Lgs. 37/2021
di Guido MartinelliLetizia Di NicolantonioL’Agenzia delle Entrate (Divisione Contribuenti), nella risoluzione 69/E/2022, nel rispondere ad un quesito di una Associazione che, “in base all’articolo 4 del proprio Statuto, ha come scopo, senza finalità di lucro, di promuovere, sul piano giuridico e nei rapporti con la Federazione Alfa, lo sviluppo e il riconoscimento dell’agente sportivo, regolandone l’attività e tutelandone l’immagine e ogni altro aspetto riguardante la sua attività”, ha fornito una interpretazione coerente non solo con le disposizioni vigenti ma anche con la ratio della L. 86/2019 e del D.Lgs. 37/2021, facente parte del pacchetto della c.d. “riforma dello sport” recante la disciplina dei “rapporti di rappresentanza di atleti e società sportive e di accesso alla professione di agente sportivo” che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio.
Si definisce agente sportivo “il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO nonché dal CIP e dall’IPC (…) ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza, mediazione” (articolo 3 D.Lgs. 37/2021, analoga definizione è riportata anche all’articolo 2, comma 1, lett. a, del citato decreto). L’attività può essere svolta sia nell’ambito professionistico che dilettantistico.
Condizione essenziale per l’esercizio della professione è l’iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi presso il CONI.
Si ricorda che il citato registro è stato istituito con il D.P.C.M. 23.03.2018, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 373, L. 205/2017; disposizione che viene abrogata con l’entrata in vigore del decreto in esame.
A mente dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, il compenso dell’agente sportivo non è da qualificarsi come reddito di impresa tout court come asserito dalla contribuente istante, bensì quale reddito di lavoro autonomo (articolo 53 Tuir) e come tale assoggettato a ritenuta alla fonte ex articolo 25 D.P.R. 600/1973 qualora erogato dal sostituto di imposta.
Infatti, dopo un dettagliato excursus del D.Lgs. 37/2021 che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2023 (articolo 15 bis D.Lgs. 37/2021), nonché di tutta la disciplina di attuazione rimessa ai Decreti da emanarsi a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità politica delegata (ed in attesa dei quali continua ad applicarsi la normativa in corso in via intertemporale, con particolare riferimento al D.M. 24.02.2020), l’Agenzia delle Entrate evidenzia la natura prettamente professionale della figura dell’agente sportivo.
Detta interpretazione emerge chiaramente dal tenore legislativo, che si pone in continuità con la normativa in vigore, laddove impone i principi di autonomia, trasparenza, indipendenza (cfr. Legge Delega 86/2019); definisce l’attività dell’agente sportivo come “servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione” (cfr. articolo 3 D.Lgs. 37/2021); contempla un Codice Etico degli agenti sportivi con obbligo di probità, lealtà, dignità, diligenza, competenza ed aggiornamento professionale (cfr. articolo 3 D.Lgs. 37/2021); prevede un esame di abilitazione per ottenere un titolo permanente, personale e incedibile (cfr. articolo 4 D.Lgs. 37/2021); qualifica l’attività come libera professione fino a prevedere dei parametri ad hoc per la determinazione dei compensi (cfr. articolo 8 D.Lgs. 37/2021).
Ad ulteriore avallo della tesi della Agenzia si evidenzia l’obbligo dell’agente sportivo allo svolgimento dell’aggiornamento professionale secondo modalità che saranno fissate da un emanando decreto e che il titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell’esame di abilitazione ha carattere permanente ed è personale e incedibile.
Va evidenziato che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 8, D.Lgs. 37/2021 ai lavoratori sportivi e alle società e associazioni sportive è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al registro ma che a tale divieto non è collegata nessuna sanzione.
Unica eccezione è contemplata dall’articolo 9 D.Lgs. 37/2021 laddove contempla la possibilità di esercitare detta professione in forma societaria, alle condizioni ivi previste: solo in tal caso i redditi prodotti saranno qualificati come redditi di impresa, qualora svolti con modalità commerciali e come tali sottratti alla disciplina delle ritenute d’acconto di cui all’articolo 25 D.P.R. 600/1973.