La disciplina Iva degli omaggi
di Federica FurlaniDopo aver analizzato, in un precedente contributo, la disciplina fiscale ai fini Ires/Irpef e Irap degli omaggi, ci occupiamo ora del trattamento degli stessi ai fini Iva.
Dal punto di vista Iva, è necessario distinguere tra beni non oggetto dell’attività d’impresa e beni prodotti o commercializzati dall’impresa stessa, andandosi a modificare significativamente le regole applicabili, tanto nell’eventuale addebito dell’imposta in sede di cessione, quanto in relazione alla detrazione dell’Iva assolta al momento dell’acquisto.
Per quanto riguarda i beni omaggiati a clienti che non costituiscono oggetto dell’attività, l’articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972 afferma, in deroga al principio di onerosità del comma 1, che costituiscono cessioni di beni “le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis”.
Di conseguenza, non vanno considerate cessioni beni e quindi non vi è obbligo di fatturazione, visto che si tratta di operazioni fuori campo IVA:
- le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad € 50;
- ovvero, più in generale, le cessioni per le quali non sia stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto.
In termini di diritto alla detrazione dell’imposta, l’articolo 19-bis1, lett. h), D.P.R. 633/1972 afferma che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta”.
Combinando insieme le disposizioni di cui ai citati articoli 2 e 19-bis, si può affermare che, in relazione ai beni non rientranti nella propria produzione o commercio abituale (la disciplina che solitamente interessa gli omaggi natalizi; es: negozio di ceramiche che omaggia un cliente un cesto natalizio), la loro cessione è sempre irrilevante e al di fuori del campo di applicazione dell’Iva. Quindi, non va obbligatoriamente documentata con un documento fiscale (fattura o ricevuta), anche se è consigliabile l’emissione di un ddt.
Infatti:
- qualora il costo unitario del bene fosse non superiore a 50,00 euro, si verificherebbe la prima ipotesi di esclusione individuata dall’articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972;
- al contrario, se il costo fosse superiore ad € 50, l’imposta assolta all’acquisto non sarebbe detraibile in quanto spesa di rappresentanza, con la conseguenza che, a sua volta, determinerebbe l’applicabilità della seconda ipotesi di esclusione.
Per la verifica del limite, nel caso di cesto natalizio, occorre far riferimento all’intero valore del bene come composizione unica, e non ai singoli elementi che lo compongono.
La circolare AdE 54/E/2002 ha, poi, chiarito che le regole sopra commentate si applicano anche qualora il bene da destinare alla cessione gratuita sia interessato da una specifica previsione di indetraibilità oggettiva. Gli omaggi natalizi sono, infatti, tipicamente alimenti e bevande, per i quali l’articolo 19- bis1, lett. f), del D.P.R. 633/1972 esclude la detrazione.
Secondo l’Agenzia: “tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a euro 50, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare invece, la disposizione di cui alla lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.” Di conseguenza, la previsione degli omaggi prevale su l’altra limitazione specifica alla detrazione.
La disciplina sopra richiamata non trova applicazione qualora il bene sia destinato gratuitamente ai dipendenti dell’azienda, non potendosi qualificare come spesa di rappresentanza, mancando la finalità promozionale.
In tal caso, comunque, la cessione difetterebbe dei requisiti dell’inerenza, per cui l’Iva assolta sull’acquisto risulterebbe sempre indetraibile e, conseguentemente, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, la relativa cessione andrebbe sempre considerata fuori campo Iva.
Qualora fosse omaggiato un bene prodotto o commercializzato dall’impresa (il negozio che vende cancelleria che regala penne), salvo il caso di imposta non detratta a monte, occorrerebbe assolvere l’imposta in sede di cessione gratuita, a prescindere dalla qualificazione come spese di rappresentanza o meno.
L’assolvimento dell’Iva, in assenza di rivalsa che normalmente non viene praticata, può essere perfezionato con una delle seguenti soluzioni:
- provvedendo a fatturare il bene sulla base del valore normale (articolo 13 D.P.R. 633/1972), senza addebitarla al cliente;
- tramite emissione di autofattura in un unico esemplare, specificando che si tratta di autofattura per omaggi, da emettere in formato elettronico (circolare AdE 14/E/2019);
- tenuta del registro degli omaggi, in cui annotarne l’ammontare complessivo giornaliero.