10 Maggio 2022

La disciplina Iva dei voucher

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

La disciplina Iva dei voucher è contenuta negli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater D.P.R. 633/1972 che sono stati inseriti a seguito dell’approvazione della Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27.06.2016 (c.d. “Direttiva voucher”) che ha regolamentato a livello unionale la disciplina Iva dei c.d. “voucher” o “buoni corrispettivi”.

La definizione di buono-corrispettivo (o voucher) è contenuta nell’articolo 6-bis D.P.R. 633/1972: è tale “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

Sulla base di quanto sopra, dunque, affinché un buono-corrispettivo possa essere così definito è necessario che:

  • venga accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
  • contenga l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.

Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo dagli strumenti di pagamento o dai titoli di legittimazione (quali ad esempio i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e simili), nonché dai buoni sconto, i quali non danno diritto a ricevere detti beni o servizi.

I buoni-corrispettivo si possono distinguere in buoni monouso o multiuso:

  • il buono-corrispettivo è monouso, in base all’articolo 6-ter D.P.R. 633/1972, “se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto” (comma 1). In tal caso “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione” (comma 2);
  • il buono-corrispettivo è invece multiuso, ai sensi dell’articolo 6-quater D.P.R. 633/1972 se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto” (comma 1). In tal caso “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione” (comma 2).

Quindi, come chiarito dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 141/2018, la distinzione tra le due tipologie di buoni-corrispettivo si basa sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore; infatti il tratto distintivo riguarda la certezza o meno, già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell’Iva attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’Iva applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa.

Recentemente, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta ad istanza di interpello n. 523/2021, dopo aver esposto la disciplina Iva dei buoni-corrispettivo sopra riportata, ha fornito un interessante chiarimento in merito alla fattispecie di seguito esposta.

Una società ha sviluppato una piattaforma elettronica informatica che, tramite un’apposita applicazione, permette agli utenti registrati di ordinare i pasti, pagando online tramite carta elettronica o attraverso un “borsellino elettronico”, precedentemente alimentato da versamenti effettuati dallo stesso utente mediante carte elettroniche, contanti o ticket restaurant.

Il dubbio della società istante riguardava la corretta applicazione dell’articolo 6-quater D.P.R. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che:

  • ai sensi dell’articolo 6-bisP.R. 633/1972, la società emette a favore dell’utente un “buono corrispettivo”, ancorché dematerializzato, in quanto contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di future cessioni di beni o prestazioni di servizi;
  • ai sensi dell’articolo 6-quaterP.R. 633/1972, il voucher dematerializzato è da considerarsi multiuso perché al momento dell’emissione non risulta nota la disciplina Iva applicabile all’operazione sottostante. In tale momento, infatti, non sono determinate “la natura, qualità, quantità nonché l’Iva applicabile ai beni e servizi“, oggetto della fornitura

ha ritenuto che “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi descritte dall’Istante devono pertanto considerarsi effettuate, ai fini Iva, al momento in cui il cliente acquista gli stessi, ossia quando ne effettua il pagamento mediante il voucher/borsellino elettronico. Solo in questo momento sono noti tutti gli elementi necessari a individuare il corretto trattamento Iva dell’operazione sottostante e che consentono alla Società di documentare fiscalmente l’operazione, tramite emissione della fattura (elettronica) ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Iva (se richiesta dall’utente) ovvero tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.