La disciplina Iva delle operazioni permutative
di Luca MambrinL’articolo 1552 del codice civile definisce la permuta come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente ad un altro. Si configura quindi come un contratto consensuale ad efficacia reale o obbligatoria.
In ambito Iva la permuta viene invece disciplinata dall’articolo 11 del D.P.R. 633/1972 il quale al comma 1 dispone che “ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”.
Rispetto alla disposizione civilistica la norma Iva amplia l’ambito applicativo delle permute estendendolo anche all’ipotesi di permute di servizi con altri servizi e alle permute tra beni e servizi.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto la permuta non deve essere considerata come un’unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina Iva, sia in merito alla sussistenza dei presupposti di assoggettamento al tributo, sia in merito alla determinazione della base imponibile ed all’ aliquota applicabile.
Pertanto se l’operazione è effettuata tra soggetti passivi nell’esercizio di impresa, arte o professione, entrambe le operazioni saranno assoggettate ad Iva ed entrambi potranno esercitare la detrazione, mentre nel caso in cui l’operazione di permuta venisse realizzata tra un soggetto passivo e un privato, l’imponibilità sarà prevista solo per la cessione del soggetto passivo.
Poiché nella permuta manca il corrispettivo l’articolo 13, comma 2, lettera d), del D.P.R 633/1972 individua la base imponibile nel valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse.
L’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce le regole in merito all’individuazione del momento impositivo della cessione del bene o della prestazione del servizio, i quali si considerano realizzati:
- nel caso di beni immobili all’atto della stipula del rogito notarile;
- nel caso di beni mobili al momento della consegna o spedizione;
- nel caso di prestazione di servizi al momento del pagamento del corrispettivo.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati, viene emessa fattura o pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Nel caso in cui entrambe le operazioni avvengano contemporaneamente, il momento impositivo si verifica nello stesso giorno in cui avviene lo scambio, mentre nel caso in cui le operazioni non avvengano contemporaneamente le ipotesi che si possono presentare sono le seguenti:
- nel caso di permuta di beni, entrambe le operazioni si considerano effettuate quando si perfeziona la prima cessione, con obbligo per entrambe le parti di emettere la fattura, in quanto per chi cede l’operazione è effettuata con la consegna o la spedizione dei beni mentre la controparte avrà ricevuto l’integrale pagamento della propria prestazione (come pagamento anticipato);
- nel caso di permuta di beni con servizi in cui la cessione del bene avviene per prima valgono le conclusioni precedenti in quanto entrambe le operazioni di considerano effettuate nel momento in cui si realizza la prima cessione in quanto tale operazione rappresenta il corrispettivo della successiva prestazione;
- nel caso di permuta di servizi con beni invece se è la prestazione del servizio ad essere eseguita per prima il soggetto che cede il bene dovrà emettere la fattura il giorno in cui riceve il servizio in quanto ha ricevuto l’integrale pagamento della propria prestazione; il prestatore invece dovrà emettere la fattura al momento della realizzazione dell’operazione di cessione del bene, ovvero alla consegna, alla spedizione o alla stipula dell’atto notarile;
- nel caso infine di permute di servizi con altre prestazioni di servizi, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio equivale al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l’operazione si considera effettuata e sorge l’obbligo di emissione della fattura: il soggetto che presta il servizio per primo non è obbligato all’emissione della fattura in quanto non ha ancora ricevuto il servizio da parte dell’altro contraente e sarà tenuto ad emetterla solamente al momento dell’effettuazione della controparte.
La risoluzione AdE 331/E/2008, con chiari intenti di semplificazione, ha chiarito che il momento impositivo nelle permute di servizi coincide per entrambe le prestazioni con l’esecuzione della seconda prestazione che funge da corrispettivo della prima. Tuttavia il momento impositivo della seconda prestazione deve essere inteso come termine ultimo entro il quale i contraenti possono emettere la rispettiva fattura senza impedire a colui che ha effettuato la prima prestazione di emettere la fattura anche prima di tale momento.
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