2 Gennaio 2019

La dismissione di opere d’arte per necessità non è attività d’impresa

di Alessandro Bonuzzi
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La dimissione del patrimonio artistico di proprietà del collezionista, avvenuta in modo massiccio molto tempo dopo l’acquisizione delle opere d’arte e dovuta a necessità personali, non è sottoponibile a tassazione a differenza dei proventi dell’attività d’impresa.

Lo ha stabilito la CTR Piemonte con la sentenza n. 1412del 18.09.2018.

La vicenda riguarda la sottile linea di demarcazione che si innesta sul piano fiscale tra la figura del mercante d’arte, da considerare a tutti gli effetti un soggetto esercente attività d’impresa, e la figura del collezionista di opere d’arte, da inquadrarsi quale “mero” appassionato.

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