15 Maggio 2015

La disponibilità del bene ai fini del sequestro preventivo

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 10194 del 16 ottobre 2014, depositata l’11 marzo 2015, la terza sezione penale della Suprema Corte ha chiarito che ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’art. 322 ter c.p., è necessaria da parte della Pubblica Accusa la dimostrazione della “relazione effettuale” dell’indagato con il bene oggetto di misura cautelare, caratterizzata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.

Nel caso oggetto di attenzione da parte della Corte, il Tribunale di Chieti – in funzione di giudice del riesame – si era pronunciato sull’appello proposto dall’imputato avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Lanciano aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’immobile di proprietà della moglie dell’istante. Avendo ritenuto che l’immobile in questione, seppur formalmente intestato ad una persona terza ed estranea al reato fosse, comunque, nella disponibilità dell’indagato, il Tribunale delle Libertà aveva respinto l’impugnazione. L’imputato aveva quindi proposto ricorso in Cassazione.

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