La disposizione dei beni in trust sconta l’imposizione fissa
di Sergio PellegrinoContinuano le pronunce di merito con le quali i giudici smentiscono la posizione dell’Agenzia delle Entrate circa l’imposizione proporzionale degli atti di disposizione dei beni in trust.
In questo senso si è espressa da ultima la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 670 del 10 gennaio, depositata in cancelleria lo scorso 24 gennaio.
Il caso esaminato dal collegio è quello di una signora che nel novembre 2015 ha istituito un trust individuando come beneficiari i figli e disponendo in esso immobili e partecipazioni sociali (per un ammontare complessivo di circa 1,2 milioni di euro).
Il notaio, conformandosi all’orientamento espresso dalla prassi dell’Agenzia sin dalla circolare 49/E/2007, ha ritenuto applicabili in misura proporzionale l’imposta di donazione sul valore del patrimonio conferito e le imposte ipocatastali per la componente immobiliare.
Per quanto riguarda l’imposta di donazione, la pronuncia indica come il Notaio abbia applicato l’esenzione fino alla franchigia di legge e proceduto all’autotassazione in misura proporzionale sul residuo: il passaggio non risulta ben chiaro nella sentenza, perché, considerato il fatto che i beneficiari sono i due figli della disponente, la franchigia complessivamente doveva ammontare a 2 milioni di euro e quindi l’intero importo conferito doveva essere assorbito da essa.
Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, determinate dal notaio in poco più di 19 mila euro, la disponente ha presentato istanza di rimborso all’Ufficio e, formatosi il silenzio rifiuto, ha presentato ricorso-reclamo.
La Commissione ha accolto il ricorso della disponente, ritenendo condivisibile, recita la pronuncia, la giurisprudenza della Suprema Corte che si è consolidata nel senso che il conferimento di beni in trust non dà luogo ad un reale trasferimento imponibile e che manca il presupposto delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale.
In relazione all’imposta sulle successioni e donazioni, con il trasferimento dei beni al trustee manca il presupposto impositivo della liberalità, come sostenuto dalla sentenza della Cassazione 21614/2016.
Per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, non essendovi l’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario, queste vanno applicate in misura fissa, come indicato nella richiamata pronuncia della Cassazione 25479/2015.
In entrambi gli ambiti impositivi, la tassazione proporzionale si realizzerà soltanto nel momento in cui vi sarà l’attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari, con il trasferimento degli stessi da parte del trustee.
La sentenza in commento si pone quindi in quel filone giurisprudenziale, ormai dominante, che è nel solco delle tesi da sempre sostenute dalla prevalente dottrina e dal notariato.
Se il ragionamento sottostante è pienamente convincente e condivisibile sul piano logico, non sembra però tenere in debita considerazione le scelte fatte dal legislatore della legge sul dopo di noi, che, proprio a seguito delle modifiche sollecitate dall’Agenzia in sede di audizione parlamentare, si è di fatto indirettamente conformato alla posizione da sempre sostenuta nei documenti di prassi, che ritiene che il presupposto impositivo si manifesti al momento della disposizione dei beni in trust (ritenendo invece irrilevante dal punto di vista della tassazione l’attribuzione finale).
28 Gennaio 2017 a 15:12
Interessante l’articolo di Sergio Pellegrino che riprende la recentissima sentenza della CTP di MI:
– il dubbio in merito al conguaglio per l’imposta di donazione potrebbe essere fugato dal fatto che scivendo “frettolosamente” la sentenza si sia confuso il patrimono totale con quello invece destinato ad ogni figlio
– di positivo, rispetto al raffronto con la “legge sul dopo di noi”, c’è che questa sentenza arriva dopo oltre 7 mesi dall’approvazione della legge stessa e, pertanto, sembra possibile ipotizzare che i giudici nonostante ne fossero già ben a conoscenza hanno comunque mantenuto il proprio orientamento ossia per una tassazione non proporzionale
– purtroppo non è dato capire come mai il ricorso non sia stato fatto anche per l’imposta di donazione in quanto vale lo stesso principio già detto prima