18 Maggio 2023

La documentazione completa dei lavori scuda solo dalla colpa grave?

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Le norme del D.L. 11/2023, come modificate e convertite dalla L. 38/2023, volte a favorire i cessionari dei crediti edilizi e i fornitori concedenti lo sconto, circoscrivendone la responsabilità solidale nei debiti erariali dei contribuenti, meritano di essere analizzate più da vicino.

Si ricordi che i cessionari dei crediti e i fornitori, laddove concorrenti nelle violazioni comportanti la non spettanza delle detrazioni, agenti con dolo o colpa grave, rispondono non solo delle stesse sanzioni da comminarsi ai contribuenti (a titolo proprio, ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 472/1997), ma anche ed eccezionalmente dell’imposta dovuta dai contribuenti stessi, in solido con essi (ai sensi dell’articolo 121, comma 6, D.L. 34/2020).

Ora, il neo-introdotto comma 6-bis del citato articolo 121, nel testo risultante in sede di conversione, dispone che è sufficiente per il cessionario che dimostri di avere acquisito i crediti d’imposta (al di fuori delle seguenti due ipotesi che non sono mai giustificabili, del dolo e -casistica aggiunta – della violazione del divieto di acquisto dei crediti da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, come previsto dall’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020), di essere in possesso di tutti i documenti elencati dal medesimo comma 6-bis, per essere esentato dalla detta responsabilità solidale: e quindi, stando a una lettura rigorosa del dato normativo, dal solo rischio che gli possa essere contestata la colpa grave.

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