La donazione d’azienda
di Nicola Fasanopassaggio generazionale dell’impresa è possibile, fra i vari istituti, ricorrere alla donazione d’azienda rispetto alla quale il legislatore fiscale, in linea di principio, è abbastanza “magnanimo” assicurando un regime di
neutralità ai fini delle imposte dirette e di
esenzione ai fini delle imposte di donazione, purchè, in entrambi i casi, ricorrano
precise condizioni.
non costituisce realizzo di plusvalenze.
donatario acquisisce l’azienda non a valori correnti, ma ai medesimi
valori fiscalmente riconosciuti in capo al donante. In sostanza la
plusvalenza è “sospesa” nel senso che viene rinviata nel momento in cui il donatario cederà il complesso aziendale ricevuti, assumendo come costo di carico quello fiscalmente riconosciuto in capo al donante. Ciò anche se il donatario dovesse essere un
soggetto non imprenditore, stante il disposto dell’art. 67, co. 1, lett. h-bis) secondo cui rientrano
nei redditi diversi le plusvalenze (da calcolarsi, ai sensi dell’art. 71, co. 2, Tuir, sempre facendo riferimento ai costi fiscalmente riconosciuti in capo al donante) realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite a titolo gratuito.
l’esenzione dall’imposta di donazione.
criticità quando beneficiaria del trasferimento a titolo gratuito dell’azienda sia una
società commerciale (per esempio quella dei figli del donante) in quanto quest’ultima a seguito della liberalità ricevuta sarebbe tenuta a rilevare una
sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’art. 88, co. 3, Tuir, da determinarsi, presumibilmente, in assenza di specifiche disposizioni, sulla base del valore normale dell’azienda e dunque a valori correnti, con un
carico fiscale molto oneroso. Situazione analoga si avrebbe anche ai fini
dell’imposta di donazione poiché, evidentemente, il trasferimento dell’azienda a titolo gratuito in favore della società sconterebbe
l’aliquota massima dell’8% senza alcuna franchigia.
Studio n. 36-2011/T del Notariato, vale la pena di pensare a
soluzioni alternative essenzialmente basate sul previo
conferimento dell’azienda nella società e successiva
cessione a titolo gratuito delle partecipazioni.
neutralità fiscale prevista dall’art. 176 del Tuir (oltre che della possibilità di affrancare le plusvalenze latenti ai sensi del comma 2-ter della disposizione) e ai fini
dell’imposta di registro si sconterebbe l’imposta in
misura fissa pari a 200 euro (art. 4 Tariffa d.P.R. 131/1986), così come, in presenza di immobili, sarebbero dovute in misura fissa le imposte ipocatastali (art. 10, D. lgs. 347/1990).
cessione delle partecipazioni ottenute a fronte del conferimento dal soggetto dante causa (ossia dall’ “ex imprenditore”) potranno da quest’ultimo essere cedute, quale persona fisica,
a titolo gratuito senza che sorga ai fini delle imposte dirette
alcun reddito tassabile, stante l’assenza di corrispettivo.
dell’imposta di donazione i beneficiari, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 3, co. 4-ter, D. lgs. 346/1990, potranno godere
dell’esenzione da imposta (mentre qualora non dovessero sussistere le condizioni specifiche di esenzione previste per il passaggio a titolo gratuito delle partecipazioni, comunque potrebbero ricorrere quelle per riconoscere le elevate franchigie e le aliquote di imposta ridotte).
non si può escludere che l’Amministrazione finanziaria aggredisca operazioni di questo tipo richiamando il famigerato “abuso del diritto” (su cui peraltro i decreti attuativi della delega fiscale faranno, si auspica, maggiore chiarezza), forte di una parte di giurisprudenza favorevole.
valide ragioni da opporre all’eventuale contestazione del Fisco, basate in particolare sulla disposizione dell’art. 176, comma 3 che prevede espressamente
l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 37-bis, d.P.R. 600/73 del
conferimento d’azienda seguito dalla successiva cessione, a titolo oneroso, delle partecipazioni.
trasferimenti a titolo gratuito ove manca un corrispettivo. Il che dovrebbe portare a ritenere che
nessun
abuso del diritto sia configurabile, a maggior ragione,
nell’ambito dell’imposta di donazione (per le cui regole di accertamento si ricorda che trovano applicazione, ove compatibili, le
disposizioni in materia di imposta di registro ai sensi dell’art. 60 dal D. Lgs. 346/90) ove l’Amministrazione finanziaria per formulare la relativa contestazione dovrebbe seguire un
percorso particolarmente tortuoso, richiamando l’applicazione
dell’art. 20, d.P.R. 131/86 (già di per sé opinabile nell’ambito del registro) quale
norma antielusiva “omologa” al citato art. 37-bis.