La dubbia compilazione del quadro RW in Unico 2013
di Giovanni ValcarenghiQuali sanzioni si applicano alle violazioni delle regole sul monitoraggio fiscale? E, nello specifico, con quali criteri debbono essere gestiti eventuali ravvedimenti operosi per rimediare alle violazioni commesse nel corso del 2011? E’ questa la questione sulla quale il Comitato si è confrontato nel corso della settimana.
Il punto di partenza, come è ovvio, è la completa rivisitazione delle regole sul monitoraggio fiscale che la Legge 97/2013 ha apportato al decreto 167/1990; tra le tante disposizioni di interesse, abbiamo soffermato l’attenzione su quelle che determinano una modifica alle sanzioni e su quelle che determinano una variazione delle regole compilative del modello UNICO.
In relazione all’aspetto sanzionatorio, il principio di legalità sancito dall’articolo 3, commi 2 e 3, del D. Lgs. 472/1997, fa sì che qualsiasi violazione commessa, per la quale non siano già state pagate somme a titolo definitivo, debba essere “trattata” con le nuove misure più favorevoli. Per il monitoraggio, si tratta delle violazioni connesse alla compilazione della sezione I e della sezione III del quadro RW, in relazione alle quali, essendo addirittura venuto meno l’obbligo di esposizione dei dati, non si può che concludere che sia venuta meno la possibilità di irrogare la sanzione. E tale conclusione si deve applicare a tutte le dichiarazioni, quelle ancora da presentare il prossimo 30 settembre e quelle già presentate nel passato. A tale ragionamento consegue che pare inutile ipotizzare ravvedimenti operosi per le mancanze del passato, risultando i medesimi del tutto superflui.
In aggiunta, va anche ricordato che il carico sanzionatorio ha trovato non una completa eliminazione, ma solo un alleggerimento, per le violazioni attinenti la sezione II del quadro RW, in relazione alle quali inesattezze ed omissioni sono ora punite nella misura che va da un minimo del 3% ad un massimo del 15% (salvo raddoppio, dal 6 al 30%, per i beni e le attività situate in Paradisi fiscali), rispetto alle precedenti misure dal 10 al 50%; anche su tale aspetto non vi è dubbio che le nuove percentuali siano applicabili anche all’annualità 2012 e precedenti. Quindi, per eventuali ravvedimenti operosi relativi al 2011 (da completare entro il prossimo 30 settembre), si dovrà corrispondere una sanzione pari ad 1/8 del 3%, oppure ad 1/8 del 6% nel caso di attività detenute in paradisi fiscali.
Con il ragionamento relativo alle sanzioni si può risolvere la questione attinente la immediata applicabilità delle nuove regole al modello relativo al 2012; infatti, per la compilazione delle sezioni I e III, a nostro avviso non vale la pena di argomentare in merito alla necessità di modifica delle istruzioni per la compilazione, oppure del varo del provvedimento che stabilisca le regole di censimento, proprio per il fatto che scompare qualsiasi conseguenza negativa in caso di mancato adempimento.
Una differente questione, invece, potrebbe a tal riguardo insorgere per la compilazione della sezione II, la quale permane (pur se potranno esserne mutati il nome e la forma) anche nell’ottica della nuova norma. La casistica si differenzia dalle precedenti per almeno tre motivazioni:
- nella precedente versione, sussisteva una sorta di valore minimo di rilevanza, pari a 10.000 euro, che sovente esentava i contribuenti dall’obbligo di esposizione dei dati (si pensi al caso di un conto corrente a saldo ridotto e, soprattutto, delle partecipazioni societarie); oggi, invece, nessun valore minimo appare più nel dettato normativo, con la conseguenza che potrebbe essere richiesta la indicazione di ogni dato, anche di importo modesto;
- nelle indicazioni di prassi del passato, è sempre stato affermato il criterio della indicazione dei valori avendo riguardo al concetto di costo; oggi, taluni ventilano la possibilità di una inversione di rotta a favore del valore attuale, in modo da armonizzare il quadro RW con il quadro RM per il pagamento di IVIE ed IVAFE;
- il soggetto obbligato alla compilazione, ora, è colui che ha la disponibilità giuridica dei beni e delle attività; nella nuova norma, invece, si evoca il medesimo obbligo anche a carico del titolare effettivo, mutuando il concetto dalla normativa antiriciclaggio.
Si tratta, a ben vedere, della introduzione di nuovi obblighi a carico del contribuente che, rispetto alle “abitudini passate” deve in qualche modo mutare i comportamenti; dobbiamo allora scomodare lo Statuto del Contribuente (legge 212/2000) ed, in particolare, l’articolo 3, comma 2 che prevede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Nel caso di specie, i 60 giorni mancano dalla data di entrata in vigore della legge al momento di invio di UNICO 2013 (peraltro, manca ancora il provvedimento attuativo), con la conseguenza che la sezione II della dichiarazione da spedire si dovrà compilare con le “vecchie” regole. Non si ritiene, infatti, che si possa affermare che l’adempimento dichiarativo esisteva già (e quindi non si sarebbe introdotto un nuovo onere), proprio per il fatto che la nuova impostazione cambia radicalmente le modalità di gestione, obbliga ad esporre nuovi dati e contempla nuovi soggetti tenuti al rispetto delle regole.
Ed allora, la conclusione sintetica è la seguente: le nuove sanzioni ridotte e gli obblighi abrogati trovano immediata applicazione, mentre gli adempimenti innovati potranno trovare spazio solo nelle prossime dichiarazioni.