La facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
di Gennaro NapolitanoPer il triennio 2019-2021 il legislatore, con il D.L. 4/2019 (articolo 20), ha introdotto, in via sperimentale, la possibilità per talune tipologie di soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (c.d. “pace contributiva”).
In particolare, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del D.L. 4/2019 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Peraltro, l’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio, in base a una domanda di accredito figurativo o di riscatto) determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi.
Il riscatto, quindi, è possibile a patto che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditati. Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche INPS. Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995 e, pertanto, sono esclusi coloro che rientrano nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione.
Il riscatto non può essere richiesto dai titolari di trattamento pensionistico.
L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Dal punto di vista fiscale, l’onere sostenuto per il riscatto è detraibile nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Nell’ipotesi di annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi, se negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione è necessario che la parte della somma rimborsata sia assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. n-bis), Tuir (cfr. circolare 19/E/2020).
La facoltà di riscatto è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado (l’istanza deve essere presentata all’Inps).
La detrazione spetta al superstite dell’assicurato o a un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto e che sosterrà anche il relativo onere, anche se l’assicurato non è fiscalmente a suo carico.
La determinazione dell’onere per il riscatto deve essere effettuata sulla base dei criteri fissati dall’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997 secondo il quale per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.
La detrazione del 50% spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno ed è calcolata sull’intero importo versato, non essendo stato fissato alcun limite massimo.
Come precisato dalla circolare 19/E/2020, “nel settore privato, il datore di lavoro dell’assicurato può sostenere l’onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d’impresa. La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali”.
Ai fini della detrazione per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, devono essere conservate le ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti la tipologia di spese sostenute.
In mancanza della tipologia dei contributi, indicata sul bollettino, il contribuente deve conservare altra documentazione che attesti la tipologia di contributo pagato.