La fattura esclude il corrispettivo telematico
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’emissione della fattura, cartacea o elettronica (in relazione al soggetto che la emette), esclude l’obbligo di memorizzazione ed invio del corrispettivo telematico per i soggetti di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, i quali, a partire da oggi, lunedì 1° luglio, in alcuni casi sono già chiamati all’obbligo di cui all’articolo 2 D.Lgs. 127/2015.
Deve a tal proposito essere ricordato che l’articolo 17 D.L. 119/2018 (modificando l’articolo 2 D.Lgs. 127/2015) ha esteso l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020, a tutti i soggetti di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 di memorizzazione ed invio dei corrispettivi elettronici.
Tale obbligo è anticipato al 1° luglio per i soggetti (di cui allo stesso articolo 22) che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore ad euro 400.000.
Sul punto, è opportuno ricordare che la determinazione del volume d’affari deve tener conto di tutte le operazioni realizzate dal soggetto passivo, e quindi anche quelle documentate da fattura, con la conseguenza che non sono pochi i soggetti coinvolti nell’obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici già a partire da oggi, 1° luglio.
Restano esclusi fino alla fine del 2019 le situazioni in cui i corrispettivi sono “marginali“, ossia non superano l’1% del volume d’affari realizzato nel 2018 (come precisato dal D.M. 10.05.2019).
È bene sottolineare che l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici non cambia il rapporto esistente con la fattura di cui all’articolo 21 D.P.R. 633/1972, poiché il successivo articolo 22 continua a prevedere l’obbligo di emissione della fattura da parte del commerciante al minuto (o di altro soggetto rientrante nell’ambito applicato dell’articolo 22) laddove sia richiesta da parte del cliente.
A tale proposito, è utile evidenziare che l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 149 del 21.05.2019 ha precisato che il soggetto passivo può emettere fatture anche in via facoltativa, e quindi anche in assenza di una richiesta da parte dell’acquirente o committente.
Tale facoltà, infatti, può essere utile in quanto fa venir meno l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico del corrispettivo.
In merito a tale aspetto, la recente circolare di Assonime (n. 14/2019) evidenzia un aspetto critico in merito al rapporto tra i due adempimenti, ossia il corrispettivo elettronico e la fattura elettronica, soprattutto per quanto riguarda l’ambito soggettivo.
Più in particolare, nella disciplina della fattura elettronica vi sono degli esoneri di carattere soggettivo (indicati nell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) che non si ritrovano nella disciplina dei corrispettivi telematici.
Ad esempio, si considerino i soggetti che aderiscono al regime forfettario o a quello di vantaggio (meglio conosciuto come regime dei “minimi”) che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, ma sono comunque obbligati alla memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici (se rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972).
In tale ipotesi, sostiene correttamente Assonime, tenendo conto della risposta n. 149/2019 dell’Agenzia, pare corretto ritenere che l’emissione (sia pure volontaria) della fattura sostituisca l’obbligo del corrispettivo telematico, anche se la fattura è emessa in formato cartaceo, trattandosi di soggetti che, come detto, non hanno l’obbligo di fattura elettronica.