24 Giugno 2021

La fattura per la certificazione estera registrata dall’ente formativo

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Come deve essere registrata una fattura ricevuta da una scuola, o da un ente formativo, per un servizio di certificazione del livello di apprendimento delle lingue straniere, emessa da un soggetto estero?

L’Agenzia delle entrate ha trattato il caso dell’acquisto di servizi (test) tesi alla certificazione delle competenze in lingua inglese (per esempio dall’Università di Cambridge) con la risposta n. 6 – consulenza giuridica del 18 maggio 2021.

Il dubbio parte dal fatto che le scuole operano in regime di esenzione Iva in base all’articolo 10, comma 1, n. 20, D.P.R. 633/1972.

Sono considerate operazioni esenti Iva le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

L’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’Iva è subordinata al verificarsi di due requisiti.

Le prestazioni a cui si riferisce:

a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);

b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

“L’esenzione Iva riflette unicamente le prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi con gli specifici requisiti soggettivi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi (risposta 6/E/2021)”.

Da questa definizione, le prestazioni ricevute dagli enti certificatori inglesi non possono essere considerate esenti ma assoggettate normalmente ad Iva.

Pertanto, l’ente soggetto passivo di imposta dovrà mettere in atto i normali adempimenti ai fini Iva considerando la prestazione ricevuta come generica svolta da un soggetto extra comunitario, da autofatturare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972. Il documento sarà registrato nel registro Iva acquisti e vendite e l’imposta dovuta confluirà nella liquidazione.

In particolare, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera d) del Decreto Iva, per le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore stabilito fuori dall’Unione Europea, la fattura è emessa dal committente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inteso come il momento in cui l’operazione è ultimata ovvero, se antecedente, nel momento in cui è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo).

Per il successivo articolo 23, comma 1, “il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”.

Le autofatture vanno, altresì, registrate nel registro degli acquisti, ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Iva, secondo cui “il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Il committente trasmette tramite il flusso dell’esterometro i dati dell’autofattura valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il codice TD01.

In sostituzione dell’esterometro il committente può predisporre un altro file .xml, con tipo documento TD17, ed inviarlo tramite SDI. Il file sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad assolvere l’Iva). Qualora il committente volesse avvalersi delle bozze dei registri Iva precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo data.

Il documento trasmesso allo SdI contiene i seguenti elementi:

  • Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
  • Campo cessionario/committente: dati del C/C che emette l’autofattura.
  • Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari.
  • Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal prestatore e della relativa imposta calcolata dal committente.
  • Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.