La fatturazione delle coop. per conto dei soci
di Luigi ScappiniLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5849 del 24 marzo 2016, affronta i rapporti tra cooperativa agricola e soci, con particolare riferimento all’onere della fatturazione con cui viene certificato il passaggio dei beni, affermando, correttamente, il principio di diritto per cui “In caso di cessione di prodotti agricoli a cooperativa da parte dei soci produttori, la facoltà di emissione di autofattura in capo alla cooperativa è volta a surrogare l’inerzia dei soggetti passivi conferenti, di guisa che, qualora entro il termine di quattro mesi procedano alla fatturazione, nessun illecito da ritardo è configurabile nei confronti della cooperativa”.
La diatriba nasce dalla facoltà prevista dall’articolo 34, comma 7, DPR 633/1972, ai sensi del quale, nei rapporti intercorrenti tra socio e cooperativa, nel contesto di un conferimento di beni, “L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo“.
In tal caso, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 6/E/1994, la cooperativa, per tali fatture, dovrà utilizzare una numerazione specifica, caratterizzata da un differente numero seriale rispetto a quello delle fatture emesse in proprio, inoltre, deve procedere all’annotazione nel registro degli acquisti.
Il socio al contempo dovrà procedere all’annotazione delle fatture emesse per suo conto da parte della cooperativa nel proprio registro delle fatture emesse, provvedendo a numerarle con una propria numerazione progressiva.
Si ricorda anche come, per effetto di quanto previsto dal D.M. 15 novembre 1975, è previsto che per le cessioni di beni, il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato.
Nelle cooperative, di prassi, il prezzo viene determinato dopo l’approvazione del bilancio. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, con la datata risoluzione n.601619 del 18 giugno 1990, ha precisato come in tal caso “la fattura può essere differita al mese successivo a quello di approvazione del bilancio con applicazione dell’aliquota vigente all’atto della vendita del prodotto da parte della cooperativa, se la vendita è avvenuta anteriormente alla determinazione del prezzo, ovvero con applicazione dell’aliquota vigente al momento di emissione della fattura (o del pagamento del corrispettivo) se la fattura è stata emessa prima della determinazione del prezzo”.
Tornando all’oggetto della sentenza, la contestazione dell’Agenzia delle entrate nasceva dalla mancata fatturazione della cooperativa; tuttavia, come correttamente evidenziato dai giudici di legittimità, la possibilità di procedere alla fatturazione del conferimento da parte della cooperativa è una mera facoltà concessa e non un obbligo e, soprattutto, elemento focale è ricordare come debitore di imposta è e rimane, a prescindere da quanto previsto al comma 7 richiamato, il cedente, nel nostro caso conferente, dei beni. In altri termini, questo sta a significare che il soggetto tenuto, ai sensi dell’articolo 21, DPR 633/1972 ad emettere regolare fattura è il socio conferente e non la cooperativa che risulta incisa dalla rivalsa.
La cooperativa non risulta essere in alcun modo soggetto passivo, risultando sempre e comunque, nell’ambito del rapporto con il socio, la cessionaria.
La cooperativa, in merito all’eventuale mancata fatturazione degli acconti e/o saldi erogati ai soci, dovrà, onde evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, previste nella misura pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro 250, procedere alla regolarizzazione dell’operazione secondo una delle seguenti modalità:
- in caso di mancato ricevimento della fattura, nel termine di 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il 30° giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21, DPR 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
- nel caso, al contrario, di ricevimento di una fattura irregolare, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, in questo caso entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
Ecco che allora, la cooperativa avrà tempo, nel caso di mancato invio da parte del socio di copia della fattura, quattro mesi per procedere all’emissione di un’autofattura con conseguente consegna all’ufficio competente.
Nel caso di specie, nessuna sanzione o inadempimento era imputabile alla cooperativa in quanto, gli effettivi soggetti passivi – i soci conferenti – avevano provveduto, sia pure in ritardo di un mese, a emettere regolare fattura per i pagamenti degli acconti relativi al mese precedente.