23 Novembre 2022

La fatturazione delle spese di trasporto ad un soggetto estero

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’emissione di una fattura per l’addebito delle spese di trasporto ad un soggetto estero deve essere valutata, ai fini Iva, in considerazione dell’accessorietà del servizio rispetto ad un’operazione principale effettuata.

Ai sensi dell’articolo 12 D.P.R. 633/1972, il trasporto, così come la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori, se accessorio ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, non è autonomamente soggetto all’imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale. Si tratta del caso in cui ci sia un’operazione principale ed i soggetti che fatturano siano gli stessi ossia che l’operazione accessoria sia posta in essere dal cedente o prestatore, ovvero per suo conto e a sue spese.

Per la sussistenza del rapporto di accessorietà è necessaria, ma non sufficiente, la convergenza di tutte le prestazioni nella direzione della realizzazione di un unico obiettivo. È altresì necessario un nesso di dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale. Occorre in particolare che le prestazioni accessorie siano effettuate proprio per il fatto che esiste una prestazione principale, in combinazione con la quale possono portare ad un determinato risultato perseguito. Sono quindi accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l’operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale.

Se la cessione o prestazione principale è assoggettata all’imposta, anche i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie concorrono a formare la base imponibile. Se la cessione principale non è assoggettata ad Iva, perché ad esempio riguarda una cessione intracomunitaria, verrà emessa una fattura per operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993, natura operazione N3.2 nel formato xml. L’addebito allo stesso cliente, anche in un momento successivo, delle spese di trasporto relative a quella cessione, avrà lo stesso trattamento Iva.

Allo stesso modo, se la cessione principale riguarda un’esportazione, verrà emessa una fattura per operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) o b) D.P.R. 633/1972, natura operazione N3.1 nel formato xml, per il file relativo alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, eventualmente inviato all’Agenzia delle entrate. Ricordiamo a tal proposito che le operazioni accompagnate da bolletta doganale non sono soggette ad obbligo di invio allo SdI come operazioni transfrontaliere, ex articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015.

Ma cosa succede se manca l’operazione principale? L’addebito delle spese di trasporto da parte dell’operatore italiano nei confronti di un soggetto passivo estero è inquadrato tra le prestazioni di servizi generiche territorialmente non rilevanti in Italia e pertanto verrà emessa una fattura fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972.

Sulla fattura verrà riportata la dicitura “inversione contabile” nel caso di addebito a soggetto comunitario oppure “operazione non soggetta” con addebito a soggetto extra comunitario. La natura dell’operazione da indicare nel file xml da inviare allo SdI in tal caso sarà N2.1 – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972; se l’importo supera 77,47 euro sarà assoggettato ad imposta di bollo di 2 euro.

A livello di comunicazione Intra, ipotizzando una prestazione di servizio effettuata tra soggetti passivi di due Paesi comunitari distinti, occorre verificare come la stessa viene addebitata al cliente finale.

Se si tratta di una prestazione accessoria ad una vendita di beni, di cui all’articolo 12 D.P.R. 633/1972, l’operazione complessiva dovrà essere evidenziata solo negli elenchi Intrastat relativi ai beni – Intra 1-bis.

Diversamente, la prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai servizi – Intra 1-quater.

Per quanto riguarda infine la non imponibilità di cui all’articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972, si precisa che tale disposizione continua a trovare applicazione per le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta ai sensi dei precedenti articoli da 7 a 7-septies e che sono quindi territorialmente rilevanti in Italia: continuano ad essere non imponibili all’Iva le operazioni rese nei confronti di committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove ricadenti nell’ambito applicativo delle prestazioni di cui al comma 1 dell’articolo 9 come ad esempio al numero 2) i servizi di trasporto relativi a beni in esportazione.

Occorre infine tenere conto del comma 3 dell’articolo 9 D.P.R. 633/1972 introdotto dall’articolo 5-septies, comma 1 D.L. 146/2021, per cui a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono comunque imponibili i servizi di trasporto resi a soggetti diversi a) dall’esportatore; b) dal titolare del regime di transito; c) dall’importatore; d) dal destinatario dei beni; e) dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile nonché dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali (di cui al n. 4 dell’articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972).