19 Ottobre 2021

La fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino – II° parte

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Gli acquisti di beni da parte di operatori economici nazionali presso soggetti residenti a San Marino devono essere assoggettati ad Iva: il Decreto 21.06.2021 disciplina gli adempimenti a carico degli operatori nazionali distinguendo i casi in cui la fattura viene emessa in formato elettronico o cartaceo e i casi in cui venga addebitata o meno l’iva.

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici identificati a San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino allo Sdi, che le recapita al cessionario italiano il quale può visualizzale all’interno della propria area riservata del portale “fatture e corrispettivi”.

Nel caso di emissione della fattura elettronica con indicazione dell’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino il quale, entro 15 giorni, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Successivamente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario di San Marino. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti viene richiesto all’ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti:

  • in caso di versamenti carenti, l’ufficio tributario provvede alla relativa integrazione;
  • nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate restituisce all’ufficio tributario di San Marino le somme versate non dovute.

L’esito positivo del controllo viene reso noto telematicamente sia all’ufficio tributario di San Marino che al cessionario italiano il quale, da tale momento, può operare la detrazione dell’imposta.

Nel caso in cui la fattura elettronica emessa dall’operatore di San Marino non indichi l’ammontare dell’Iva dovuta l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdi dovrà:

  • assolvere l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche;
  • annotare le fatture nei registri Iva vendite e acquisti previsti dagli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Nel caso in cui gli operatori economici di San Marino non documentino l’operazione in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, dovrà essere emessa fattura in formato cartaceo.

Se la fattura cartacea indica l’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, il cedente sammarinese deve:

  •  emettere fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
  • presentare all’ufficio tributario di San Marino dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegnare all’ufficio tributario la somma corrispondente all’ammontare dell’Iva che risulta dovuta;
  • trasmettere al cessionario italiano la fattura originale restituita dall’ufficio tributario che l’ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

L’ufficio tributario di San Marino:

  • acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi con le informazioni relative agli acquisti e alle cessioni;
  • entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.

Il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:

  • controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario di San Marino;
  • restituisce all’ufficio tributario l’originale ed 1 esemplare delle fatture, 2 esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell’ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
  • trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo.

La fattura ricevuta dall’acquirente italiano va annota nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 D.P.R. 633/1972 ai fini della detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa. Infine, se la fattura cartacea non indica l’ammontare dell’Iva dovuta l’operatore economico sammarinese:

  • emette fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
  • presenta all’ufficio tributario di San Marino le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
  • trasmette al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall’ufficio tributario di San Marino dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.

L’acquirente italiano:

a) assolve l’imposta a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;

b) annota le fatture nei registri Iva delle vendite e degli acquisti a norma degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972 secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti, potendo così operare la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa.

Per quanto riguarda infine le prestazioni di servizi rese nei confronti degli operatori economici sanmarinesi che abbiano comunicato il numero di identificazione ad essi attribuito, la fattura di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lett. b), D.P.R. 633/1972, può essere emessa in formato elettronico tramite Sdi, che la trasmette all’ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

Nei casi di operazioni passive relative ad acquisti di servizi ricevute da soggetti sanmarinesi, il committente nazionale dovrà assolvere all’imposta emettendo autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2.