La fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione
di Luca MambrinSergio Pellegrino
A decorrere dallo scorso 6 dicembre le pubbliche amministrazioni che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con i propri fornitori, decidono di aderire al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, possono iniziare a ricevere le fatture in formato elettronico.
L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 6 dicembre 2013, ha dato infatti ufficialmente avvio alla prima “tappa” della fase sperimentale per l’utilizzo della fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione che entrerà a regime diventando obbligatoria a decorrere da prossimo 6 giugno 2014.
La fatturazione telematica obbligatoria verso la pubblica amministrazione, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe fungere da volano per la diffusione dell’uso della fattura elettronica nel nostro Paese e rappresenta uno dei tre progetti strategici per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, ed è il primo in ordine di attuazione; l’obbligo introdotto dall’art. 1 commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e modificato dall’art. 10 comma 13-duodecies del D.L. 201/2011 prevede sostanzialmente che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le amministrazioni ad ordinamento autonomo, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
Tali amministrazioni ed enti non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
La stessa legge finanziaria 2008 ha poi demandato le disposizioni attuative ad un apposito regolamento, emanato, dopo un’attesa di cinque anni con il D.M. n. 55 del 03/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22/5/2013.
La fattura elettronica consiste in un documento informatico in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.
Dopo aver predisposto la fattura con tutte le informazioni dettagliatamente indicate nell’allegato A al D.M. 55/2013, la stessa va inoltrata al Sistema di Interscambio (l’infrastruttura gestita dall’Agenzia delle Entrate che permette la trasmissione delle fatture elettroniche avvalendosi del supporto informatico di Sogei) il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento. In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla pubblica amministrazione destinataria; la fattura elettronica, ai sensi dell’art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, si considera inviata elettronicamente e ricevuta dalle pubbliche amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio.
Nel caso in cui l’esito sia negativo il SDI invia al soggetto trasmittente una notifica di “mancata consegna”.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 55/2013 gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione della fattura elettronica mantenendo tuttavia inalterate le responsabilità fiscali dell’ente emittente, mentre le stesse pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti.
Secondo il calendario contenuto nel D.M. n. 55/2013, dal 6 dicembre 2013 (sei mesi dalla sua entrata in vigore) fino al 6 giugno 2014, il Sistema di Interscambio, le cui modalità di funzionamento sono state definite con lo stesso D.M. 55/2013 e sono disponibili per la consultazione sul sito www.fatturapa.gov.it, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche volontariamente e sulla base di specifici accordi con i fornitori per iniziare a ricevere le fatture in formato elettronico.
A decorrere dal 6 giugno 2014 la procedura diventerà obbligatoria nei rapporti con i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza sociale individuati nell’elenco annuale pubblicato dall’Istat.
Dal 6 giugno 2015 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutte le rimanenti amministrazioni pubbliche le quali non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ad eccezione delle pubbliche amministrazioni locali, per le quali, le date di decorrenza degli obblighi saranno definite in un decreto ministeriale in corso di emanazione.
Infine conclude il comunicato e come del resto previsto dall’art. 6, comma 6 del D.M. 55/2013 a partire dai tre mesi successivi alle date indicate, le pubbliche amministrazioni non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.