9 Maggio 2017

La fiduciaria italiana esonera dall’RW

di Nicola Fasano
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Uno dei casi più rilevanti di esclusione dagli obblighi di monitoraggio fiscale è rappresentato dall’intervento di un intermediario finanziario residente cui vengono “affidati” gli asset esteri con il compito, fra l’altro, di gestire anche i relativi redditi e flussi finanziari. Si tratta peraltro di una fattispecie particolarmente utilizzata nell’ambito della voluntary disclosure al fine di procedere con il rimpatrio giuridico dei capitali esteri.

La relativa disciplina è dettata dall’articolo 4, comma 3, del D.L. 167/1990, secondo cui gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Ovviamente l’esonero compete a partire dal momento di sottoscrizione del contratto di affidamento fiduciario e fino a quando questo non venga risolto.

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