La fiscalità delle criptoattività nella bozza di circolare
di Ennio VialIn data 15 giugno l’Agenzia delle entrate ha diramato la bozza di circolare sulle criptoattività sottoponendola alla pubblica consultazione.
I commenti degli interessati dovranno essere inviati entro l’imminente scadenza del 30 giugno.
Si tratta di un intervento di prassi particolarmente corposo (100 pagine) di indubbio interesse, non solo per i soggetti che operano nel mondo cripto, ma anche per i consulenti che si accingono a compilare la dichiarazione dei redditi 2023 per il 2022.
La bozza, infatti, non si limita ad illustrare il nuovo regime entrato in vigore dal 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147, L. 197/2022), ma fa il punto anche sulla disciplina pregressa.
Parlare di disciplina pregressa è indubbiamente un ossimoro in quanto, di fatto, prima del 2023 le cripto attività non erano regolamentate da un punto di vista legislativo.
Il fatto che il Legislatore fiscale sia intervenuto solo ora potrebbe rappresentare un argomento a favore della tesi che le criptovalute non erano da dichiarare in passato, né ai fini reddituali, né ai fini del monitoraggio fiscale. Invero, il legislatore non pare assolutamente dello stesso avviso.
Il tema più popolare è sicuramente quello delle criptovalute detenute da persone fisiche che non operano nella sfera di impresa.
A partire dal 2023 vi sono dei punti fermi sui quali non ci sono margini di discussione:
- le criptovalute (rectius: le criptoattività) sono oggetto di monitoraggio fiscale;
- le stesse sono soggette ad imposta di bollo pari al 2 per mille o ad Ivafe rectius: (imposta sul valore delle criptoattività);
- i guadagni da criptoattività determinano un reddito ex articolo 67, comma 1, lett. c sexies), Tuir.
E per il passato? L’Agenzia delle Entrate lo ricostruisce in modo sistematico confermando le interpretazioni espresse in ordine sparso nel corso degli anni. La bozza rappresenta, quindi, un compendio delle tesi dell’Ufficio.
Invero, in passato si evidenziava in dottrina come l’assimilazione delle cripto alle valute estere fosse una tesi che presentava profili di criticità ma che aveva anche un fondo di verità. Dubitiamo fortemente che verranno prese in considerazioni, per il passato, osservazioni degli operatori volte a negare la rilevanza fiscale del fenomeno.
Il par. 2.3 della bozza, pertanto, ricostruisce le casistiche principali quali:
- i redditi derivanti dalla cessione a “termine” e da prelievi da wallet;
- i redditi derivanti da Contract for Difference (CFD);
- i redditi derivanti da token;
- i redditi derivanti dallo staking.
Il regime fiscale dal 2023 sarà rinnovato in quanto molte (ma non tutte) le casistiche rientreranno nella nuova lettera c sexies). I CFD, tuttavia, rimarranno nell’alveo della c quater) in quanto si tratta di contratti derivati dove non vi è il possesso delle criptovalute.
Il par. 2.3 conferma, inoltre, per il passato l’obbligo di compilazione del quadro RW senza tuttavia l’Ivafe.
Per chi fosse interessato alla disciplina pregressa, suggeriamo in ogni caso di studiare anche la parte della bozza dedicata alla nuova. Infatti, da questa si possono cogliere interessanti spunti.
Ad esempio, si intravede la possibilità di non considerare dovuta la compilazione del quadro RW per le criptoattività diverse dalle criptovalute.
Peraltro, l’opportunità del monitoraggio era stata suggerita da attenta e prudente dottrina ma non è mai stata espressamente imposta dall’Agenzia, almeno a quanto ci consta. Si tratta, ad ogni buon conto, di una lettura che necessita di trovare puntuale conferma.
La bozza contiene anche dei passaggi sulla volutary disclosure delle cripto e sull’affrancamento delle stesse alla data del 1° gennaio.
Peraltro, è del 26 giugno la risoluzione 36/E/2023, che ha istituito i codici tributo per il pagamento dell’imposta sostitutiva assieme a nuovi codici tributi sempre relativi ad imposte sulle criptoattività.
I termini della volutary saranno disciplinati da un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che il par. 4 annuncia come “in corso di emanazione”.
L’affrancamento, originariamente previsto per il 30 giugno, sarà a breve prorogato alla data del 30 settembre, come segnalato nel comunicato stampa MEF del 13 giugno citato nella bozza.
Nel seminario di specializzazione che si terrà il prossimo 12 luglio esamineremo, con dovizia di particolari e con esempi, la bozza di circolare.