9 Ottobre 2024

La formula impositiva del concordato preventivo non si concilia con quella costituzionale

di Luciano Sorgato
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La scheda di FISCOPRATICO

Il comma 2, dell’articolo 34, D.Lgs. 13/2024 (recante le prescrizioni disciplinari del Concordato preventivo biennale) testualmente dispone: “L’Agenzia delle Entrate e il corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”. Tale previsione di intensificazione dell’azione di verifica viene ribadita (e persino marcata) nella circolare n. 18/E/2024.

Una domanda nasce istintiva: “I contribuenti che non intendono aderire prospettano insidiose forme di evasione in pregiudizio ai diritti erariali che portano a ritenere necessario indirizzare le limitate forze accertative ad una tale ritenuta forma di contrasto all’evasione

Per quale motivo un contribuente che non intende aderire ad una formula di negoziazione con il Fisco, inconciliabile con il parametro di coordinamento costituzionale dell’obbligazione tributaria, unicamente rappresentato dalla personale capacità contributiva, dev’essere accertato per perentorio input legislativo?

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