13 Dicembre 2014

La fusione anticipata rallenta durante la pausa estiva?

di Comitato di redazione
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Nella terza giornata del Master Breve abbiamo analizzato l’operazione di fusione e, dal confronto con i colleghi, sono emerse diverse problematiche in relazione all’applicazione dell’articolo 2503 Cod. Civ.. La disposizione, come noto, consente ai creditori, che si sentissero danneggiati nelle loro ragioni dal compimento dell’operazione, di potersi opporre alla medesima; in tal senso, il Codice assegna un termine 60 giorni (riducibile alla metà nel caso in cui non siano coinvolte nella fusione società con capitale rappresentato da azioni) per far constare la loro opposizione.

Per far risultare l’assenza di contrarietà, si può richiedere il rilascio di un apposito certificato, la cui richiesta viene veicolata su fac-simile predisposti a livello territoriale (per un esempio, si veda quello allegato del Tribunale di Udine); ma, anche in relazione alla necessità ed alla valenza del certificato, avremo modo di dettagliare l’esistenza di posizioni differenziate.

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