La fusione con incorporazione di una holding e gli adempimenti connessi all’anagrafe
di Ennio VialNel presente contributo si commentano gli adempimenti connessi alla comunicazione all’anagrafe dei rapporti, che deve mettere in atto una holding che viene incorporata in un’altra.
Ci dobbiamo, infatti, chiedere cosa accade se una holding industriale, che durante il 2019 ha correttamente adempiuto agli obblighi all’anagrafe tributaria accreditandosi al REI e al SID, e comunicando all’anagrafe tributaria i propri rapporti (ad esempio due partecipazioni in società operative Alfa e Beta), alla data del 31/12/2019 viene incorporata da un’altra holding.
Sorgono, infatti, degli adempimenti necessari sia in capo all’incorporata che in capo all’incorporante.
Per quanto concerne, in primis, il soggetto che si estingue a seguito dell’incorporazione, questo dovrà comunicare la cancellazione dal registro pec nel REI per le Indagini Finanziarie della pec, in modo da consentire all’Agenzia di eseguire correttamente la confluenza anche ai fini delle indagini finanziarie. La comunicazione di cessazione pec vale anche a fini amministrativi e, pertanto, non occorre ulteriore comunicazione all’Ufficio. In tal senso si veda la Faq AdE 17.03.2016.
Il provvedimento prot. n. 18269/2015 del 10.02.02015 precisa altresì, al punto 3, che “Nei casi di cessazione dell’attività finanziaria con confluenza in altro soggetto obbligato, l’operatore la cui attività è cessata a seguito di fusione, (…) trasferisce, entro 60 giorni dall’evento, il proprio Archivio dei rapporti, incluse le chiavi identificative dei rapporti finanziari, all’intermediario incorporante (…) il quale garantisce la conservazione delle informazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie rilevazioni ed archivi”.
Nella comunicazione ai fini REI, infatti, si deve indicare il codice fiscale del soggetto incorporante, se trattasi appunto di un’altra holding industriale, al fine di trasmettere l’informazione circa il soggetto che subentra nei rapporti in essere.
Per quanto concerne, invece, il soggetto incorporante, la questione è un po’ più complessa.
Se, infatti, l’incorporante è un soggetto che svolge attività finanziaria, pertanto ha già comunicato la propria pec al RED, ed è già in possesso dell’accreditamento al SID e dei certificati, è necessario procedere con la comunicazione all’anagrafe del subentro dei rapporti già precedentemente in essere in capo alla incorporata: stiamo parlando delle due partecipazioni in Alfa e Beta.
Il provvedimento già citato del 10.02.2015 prevede che l’incorporante dovrà comunicare entro 60 giorni dalla predetta acquisizione nell’Archivio la presa in carico dei rapporti e delle operazioni fuori conto dell’operatore la cui attività è cessata, utilizzando il tipo di comunicazione n. 8.
Si tratta del Tipo di comunicazione c.d. di “Presa in Carico di rapporti”.
La Faq del 17.03.2016 dell’Agenzia delle Entrare fornisce precise indicazioni circa tale tipologia di comunicazione ed in relazione al tipo di comunicazione n. 7 “Cambio ID rapporto”.
Occorre, infatti, distinguere il caso in cui l’operazione straordinaria comporti una confluenza totale oppure parziale dei rapporti finanziari detenuti dalla holding incorporata:
- le vicende societarie che comportano la confluenza totale di un operatore finanziario in un altro (come in caso oggetto di commento)sono gestite con la tipologia di comunicazione di tipo 8 = Presa in carico di rapporti;
- le vicende societarie che comportano la confluenza parziale sono, invece, gestite con la tipologia di comunicazione di tipo 7 = Cambio ID rapporto. L’invio della comunicazione tipo 7 deve essere sempre preceduto da una comunicazione amministrativa da inviare all’indirizzo dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it nella quale si descrive sinteticamente l’operazione e i codici fiscali degli operatori interessati. A seguito del nulla osta da parte del competente Ufficio è possibile inviare il flusso di tipo 7.
A questo punto, futuri adempimenti connessi ai rapporti che in passato risultavano in capo al soggetto estinto, ad esempio la dismissione di un rapporto, saranno posti in essere dall’incorporante. Quest’ultimo è tenuto anche gestire gli esiti che dovesse eventualmente ricevere successivamente, ancorché relativi a rapporti comunicati quando non era ancora stata implementata la fusione.
Da ultimo segnaliamo anche la Faq AdE del 17.05.2018, che commenta il caso di fusione tra operatori finanziari con incorporazione del soggetto che cessa l’attività finanziaria descrivendo la responsabilità dell’incorporante nel caso di rapporti cessati prima della fusione ma non ancora chiusi dall’incorporato. In caso di fusione vi è la responsabilità integrale del soggetto incorporante per tutti gli adempimenti connessi al subentro nella posizione del soggetto incorporato.
Con la fusione infatti, l’incorporante diviene intestatario, attraverso la comunicazione di c.d. “Presa in carico” (comunicazione di tipo 8), di tutti i rapporti riferiti al soggetto incorporato nell’Archivio dei Rapporti Finanziari. Tra questi possono esservi anche rapporti in essere e poi cessati in periodi antecedenti alla data dell’operazione societaria che, normalmente, dovrebbero essere stati oggetto di comunicazione di chiusura da parte del soggetto incorporato.
Qualora però, la cessazione contabile e amministrativa dei suddetti rapporti non abbia trovato corrispondenza nella comunicazione di chiusura all’Archivio dei Rapporti Finanziari, accade che gli stessi rapporti rimangano attivi e vengano, dalla data di acquisizione della “Presa in carico”, riferiti al soggetto risultante dalla fusione.