La garanzia di Sace S.p.A. per finanziamenti fino al 31 dicembre 2020
di Giuseppe RodighieroSace S.p.A. è una società specializzata nell’assicurazione del credito ed in generale nella copertura dei rischi derivanti dall’operatività nei mercati esteri.
Ora, con l’articolo 1 D.L. 23/2020 (Decreto “Liquidità”), recentemente convertito in legge (L. 40/2020), oltre ad assicurare i crediti all’esportazione, la medesima si occuperà anche di rilasciare garanzie (con controgaranzia dello Stato) fino al 31 dicembre 2020 in favore di intermediari finanziari per finanziamenti da loro concessi ad imprese, lavoratori autonomi ed a professionisti (comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti), di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.
Trattasi di un nuovo impiego della società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., finalizzato a sostenere imprese ed autonomi nel fronteggiare le difficoltà correlate all’emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare, possono richiedere la garanzia in parola quelle attività produttive con sede in Italia e che non controllano né sono controllate da società residenti in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali, le quali, al 31 dicembre 2019, non ricadono nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 18, Regolamento (UE) 651/2014 (cfr. il manuale operativo “Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche”, 10 luglio 2020).
Quindi, non possono beneficiare della garanzia ex articolo 1 Decreto “Liquidità” le S.p.A., le S.a.p.A. e le S.r.l. (diverse dalle P.M.I. costituitesi da meno di tre anni) qualora le perdite di esercizio abbiano ridotto il capitale sociale per più della metà, come pure nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata (diverse dalle P.M.I. costituitesi da meno di tre anni) che abbiano perso più della metà dei fondi propri (il solo capitale conferito dai soci) sempre a causa delle perdite. Lo stesso Regolamento stabilisce che sono da considerarsi in difficoltà finanziaria quelle imprese rispetto alle quali è stata aperta una procedura concorsuale oppure rispetto alle quali vi siano i presupposti affinché i creditori ne possano chiedere l’apertura.
Altresì, in difficoltà sono quelle imprese che abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e che non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure quando siano ancora soggette ad un piano di ristrutturazione dopo avere ricevuto un aiuto per la ristrutturazione stessa.
Infine, vengono escluse dalla garanzia di Sace S.p.A. disciplinata dal Decreto “Liquidità” anche le imprese, diverse dalle P.M.I. così come definite dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, che negli ultimi due anni hanno registrato un rapporto tra debito e patrimonio netto e l’indice EBITDA/interessi inferiori, rispettivamente, a 7,5 ed a 1.
In aggiunta a ciò, il D.L. 23/2020 non ammette la garanzia SACE S.p.A. associata ad un finanziamento bancario concesso a controparti che al 29 febbraio 2020 siano state classificate da qualsiasi banca come credito deteriorato, quindi come “Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate,” qualora esista uno scaduto e/o sconfino che persiste da più di 90 giorni, come “Inadempienze probabili”, status riconducibile a quei debitori rispetto ai quali l’ente affidante reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, essi possano adempiere integralmente alle proprie obbligazioni, oppure a “sofferenza”, quando il credito della banca passa a contenzioso.
Ultimo tra i requisiti soggettivi per il rilascio della garanzia in commento è che il rapporto tra debito e patrimonio netto registrato negli ultimi due anni dall’impresa non sia superiore a 7,5.
Questi soggetti beneficiari, all’atto della richiesta di finanziamento assistito dalla garanzia Sace da presentare al soggetto finanziatore, devono altresì dichiarare il proprio impegno a “gestire i livelli occupazionali” attraverso un dialogo con le rappresentanze sindacali (che non necessariamente deve tradursi nella sottoscrizione di accordi sindacali) volto a condividere le finalità e gli impieghi previsti per il prestito, al fine di dimostrare che l’utilizzo delle somme ottenute è orientato al mantenimento dei livelli occupazionali.
Nella medesima richiesta, inoltre, l’impresa beneficiaria deve impegnarsi a non distribuire i dividendi o riacquistare azioni nel corso del 2020, così come ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo.
La richiesta di ammissione alla garanzia deve riguardare finanziamenti destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante, impiegati in stabilimenti produttivi ed attività imprenditoriali localizzati in Italia e, in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
Detta richiesta di finanziamento, unitamente ad un’autocertificazione antimafia, viene quindi trasmessa a Sace S.p.A. dall’ente finanziatore, dopo che il medesimo ha concluso l’iter istruttorio con delibera di accoglimento della richiesta in questione, accedendo al “Portale Garanzia Italia”.
Quindi, verificata la completezza documentale e l’esito della delibera di concessione del finanziamento, Sace S.p.A. potrà concedere la propria garanzia in favore degli enti affidanti, comunicando loro un “Codice Unico Identificativo” (“C.U.I.”), con riferimento al quale detti enti affidanti comunicheranno a loro volta a Sace l’avvenuta erogazione dei finanziamenti richiesti da imprese, lavoratori autonomi e professionisti, al fine di perfezionare la garanzia stessa.
Quest’ultima è concessa in misura percentuale sull’accordato in base alle dimensioni aziendali (riferiti alle vendite effettuate in Italia e personale i cui costi sono stati sostenuti sempre in Italia). In particolare:
1) 90% per mutuatari con non più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80% se l’impresa ha oltre 5.000 dipendenti e fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro;
3) 70% per le imprese con fatturato oltre i 5 miliardi di euro.
Dette percentuali, da considerarsi su base consolidata qualora l’impresa dovesse appartenere ad un gruppo, devono applicarsi sull’ammontare del finanziamento ma nei limiti del 25% del fatturato 2019 oppure, se maggiore, del doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al medesimo anno.
Per le imprese attive dal 31 dicembre 2018, i costi del personale sono quelli previsti per i primi due anni di attività.
Per la garanzia, che copre il rimborso della linea capitale, degli interessi e di altri oneri applicati dalla banca finanziatrice, a Sace S.p.A. spettano delle commissioni annuali dovute nelle seguenti misure:
a) per i finanziamenti di P.M.I. 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
b) per i finanziamenti ad imprese diverse dalle prime, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Infine, si evidenzia che di questo strumento, previsto dal decreto liquidità per agevolare l’accesso al credito alle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19, possono beneficiare anche le P.M.I. (come definite dall’articolo 2 dell’allegato I alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE) che hanno accesso al Fondo di garanzia per le P.M.I., cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, oppure che hanno accesso alle garanzie concesse dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, che abbiano utilizzato l’intera capacità del fondo.
A tal proposito, risulta opportuno segnalare che, con la Comunicazione della Commissione “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”, del 29 giugno 2020 è stato previsto che “gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione” (cfr. punto 22, c-bis della citata comunicazione). Trattasi di quelle imprese che, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 occupano meno di 50 addetti ed hanno un fatturato annuo, oppure un totale dell’attivo non superiore ad euro 10.000.000, alle quali, proprio per questa modifica al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, viene estesa la possibilità di richiedere la garanzia SACE in commento, anche qualora si fossero già trovate in difficoltà finanziaria al 31 dicembre 2019, purché appunto abbiano già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.