L’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 87/2024, nel sostituire la rubrica del previgente articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000 (Confisca), con “Sequestro e confisca”, prevede l’esclusione del sequestro, a fini della confisca, qualora sia in corso l’estinzione del debito tributario mediante rateizzazione anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti e che non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desunto dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato (precedentemente la confisca non operava, anche in caso di sequestro, per la parte che il contribuente si impegnava a versare all’Erario ed essa era sempre disposta nel caso di mancato versamento. Sul punto, la circolare della G.d.F. n. 1/2018 riteneva che fosse da escludere che tale impegno potesse concretizzarsi in una dichiarazione di volontà unilaterale, dovendosi tradurre in un documento formale, da sottoporre al giudice penale. La stessa circolare della G.d.F. 1/2018 evidenziava come la sottoscrizione da parte dell’indagato/imputato, ad esempio, di un atto di accertamento in adesione poteva non offrire certezze di soddisfacimento della pretesa erariale, per l’assenza di garanzie).
Resta fermo che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del C.p.p., per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Tralasciando in questa sede le problematiche relative alla riduzione del sequestro, una volta integralmente e/o parzialmente adempiuto il debito tributario, facendo venire meno la funzione del vincolo reale disposto a carico dei contribuenti, essendo il sequestro disposto come misura prodromica volta a garantire l’effettività dell’eventuale successiva confisca del profitto del reato, ci si è chiesti quali possano essere i parametri/criteri che le unità operative della GDF rilevano per la sussistenza del concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, che consente il sequestro preventivo o il suo mantenimento nonostante la rateazione in corso da parte del reo.
Sul punto, nel corso di Telefisco 2025 è intervenuta la G.d.F., chiarendo, innanzitutto, che il riformulato comma 2, dell’articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale, esclude l’applicabilità del sequestro a fini di confisca, qualora il debito tributario sia in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, e il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.
Tale preclusione non opera, tuttavia, come già visto, nelle ipotesi in cui sussiste il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
In ragione di quanto sopra, i Reparti del Corpo hanno, dunque, il compito di evidenziare alla competente Autorità giudiziaria, ove si ritenga di proporre l’adozione di sequestri preventivi per reati tributari:
- la rilevata assenza di procedure di estinzione del debito fiscale;
- in caso contrario, ogni circostanza acquisita nel corso delle indagini utile al fine di consentire la valutazione della particolare gravità del reato e, in particolare, l’esistenza di un concreto pregiudizio per la pretesa erariale.
A mero titolo di esempio, la G.d.F. fa riferimento “all’emersione di elementi da cui desumere che il piano di rateizzazione sia stato avviato con lo scopo di evitare misure cautelari ma con la volontà di non portarlo a compimento, ovvero di condotte volte a dissipare i beni potenzialmente aggredibili”.