10 Novembre 2015

La gestione degli avvisi bonari: termini per l’Agenzia e il contribuente

di Leonardo Pietrobon
Scarica in PDF

Tra la fase di presentazione dei modelli dichiarativi da parte del contribuente e quella di eventuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria si inserisce una fase di liquidazione delle imposte o dei crediti spettanti, che comunemente viene riconosciuta con il termine di “liquidazione automatica”. Tale fase, priva di ogni qualsivoglia forma di valutazione sul merito del contenuto del modello dichiarativo, è svolta in base a tutti i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (precedenti modelli dichiarativi, modelli di versamento F24, ecc) e si tratta di un controllo finalizzato a verificare l’esattezza numerica di quanto riportato in dichiarazione nonché l’esattezza dei conseguenti versamenti che dai modelli dichiarativi derivano.

Da un punto di vista normativo il controllo automatizzato è previsto rispettivamente

  • dall’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, per quanto riguarda le imposte dirette, e
  • dall’articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972, per quanto riguarda l’Iva.

In particolare, ai sensi delle citate disposizioni normative, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate procedono, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. Tale controllo, in sostanza, riguarda la generalità dei modelli dichiarativi presentati, senza alcuna selezione preventiva in base a specifici parametri di riferimento.

Come stabilito dall’articolo 28 L. n. 449/1997, il suddetto termine ha carattere ordinatorio, nel senso che il mancato rispetto dello stesso non comporta alcuna decadenza in capo all’Amministrazione finanziaria (gli avvisi bonari possono quindi essere recapitati al contribuente anche oltre tale termine, senza che, solo per questo, possa esserne contestata la regolarità).

Diversa è invece la questione per quanto riguarda la notifica delle cartelle di pagamento derivanti dai controlli di cui all’art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973. In base a quanto stabilito dall’art. 25 D.P.R. n. 602/1973, per le somme che risultano dovute a seguito di controlli automatizzati, previsti dal citato art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, il concessionario deputato per la riscossione deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato in solido nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Pertanto, se risultano delle somme dovute dal contribuente, risultanti da un avviso bonario, queste devono essergli richieste tramite ruolo entro una determinata scadenza, pena l’impossibilità, oltre tale data, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di pretenderle.

 

Anno d’imposta

Anno in cui è stata presentata la dichiarazione

Termine di notifica della cartella di pagamento

Somme da controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/1973

2010

2011

31.12.2014

2011

2012

31.12.2015

2012

2013

31.12.2016

2013

2014

31.12.2017

2014

2015

31.12.2018

 

A seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli Uffici ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, come disposto dal co. 2, art. 2, D.Lgs. n. 462/1997, l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo non viene eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute. In particolare, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, ovvero dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta.

Come chiarito dalla C.M. 3.8.2001, n.77/E, il co. 2, art. 2 D.Lgs. n. 462/1997 prevede una duplice disposizione di favore per il contribuente e per il sostituto d’imposta. Viene previsto, infatti, che il termine di 30 giorni per eseguire il pagamento della maggiore imposta liquidata e beneficiare così della riduzione delle sanzioni dovute, oltre che dalla data di ricevimento della comunicazione, possa decorrere anche dalla data della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. Quindi:

  1. se la comunicazione contiene l’espresso e specifico invito, da parte dell’Ufficio, alla presentazione di documenti o chiarimenti, il contribuente aderendo tempestivamente alla richiesta, acquisisce il diritto a ricevere la comunicazione definitiva e, effettuando poi il pagamento entro 30 giorni, usufruisce della riduzione della sanzione, sia che l’imposta dovuta sia stata rideterminata in sede di autotutela, sia che la stessa sia stata confermata. In altre parole, se l’iniziativa è dell’Ufficio, il contribuente viene in ogni caso riammesso nei termini ai fini della riduzione di cui trattasi;
  2. qualora, invece, l’iniziativa in ordine alla presentazione di documenti o chiarimenti sia assunta autonomamente dal contribuente, la possibilità per lo stesso di pagare entro 30 giorni dalla comunicazione definitiva, mantenendo il diritto alla riduzione della sanzione, sussiste solo se l’imposta viene rideterminata in sede di autotutela.