La gestione degli errori nel superbonus dopo la circolare 33/E/2022
di Leonardo PietrobonL’Agenzia delle Entrate, con la circolare 33/E/2022, è intervenuta, da un lato, per chiarire alcuni passaggi in ordine alla “problematica” della responsabilità solidale nelle ipotesi di cessione e di sconto fattura dei crediti da superbonus e, dall’altro lato, per indicare le procedure da seguire nel caso in cui siano stati commessi degli errori, sia di natura sostanziale che di tipo formale, in sede di compilazione della comunicazione telematica di cessione.
La sopra indicata distinzione, tra le due tipologie di errori, operata dall’Agenzia non rappresenta solo una pura e semplice qualificazione, ma riverbera i suoi effetti sia in ordine alla procedura da seguire e sia in ordine all’effetto sul credito d’imposta oggetto di comunicazione.
L’Agenzia ricorda che appartengono alla prima categoria di errori – errori formali – quelle imprecisioni o omissioni che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto (è il caso, ad esempio, di errori nel frontespizio della comunicazione, nell’errata indicazione dei dati catastali dell’immobile nel quadro B, ecc.).
Possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione, quali a titolo esemplificativo:
- recapiti (e-mail e telefono);
- codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
- indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
- codice identificativo dell’asseverazione presentata all’Enea per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo superbonus;
- codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
- indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;
- stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
- i dati catastali;
- la data di esercizio dell’opzione;
- e la tipologia del cessionario.
Sono, invece, errori sostanziali quegli errori o omissioni relativi a dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto.
Può essere definito errore sostanziale, ad esempio, l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente.
In relazione alla gestione degli errori formali l’Agenzia ricorda che l’opzione di cessione o sconto fattura risulta valida in quanto sussistono i presupposti per beneficiare dell’agevolazione fiscale, ma, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato nel caso di condomini minimi) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa al seguente indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Sul punto l’Agenzia precisa che le segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia con altre modalità non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all’indirizzo PEC menzionato.
Quanto indicato nella circolare 33/E/2022 rappresenta una conferma di quanto già indicato in precedenza dalla stessa Agenzia delle Entrate.
In particolare, sul punto si è espressa la DRE Emilia-Romagna nell’interpello del 08.06.2021 n. 909-1324/2021, la quale ha fornito, nella sostanza, le medesime indicazioni contenute nella risposta ad istanza di interpello n. 590/2020, secondo cui gli errori nella comunicazione possono essere corretti se il cessionario non ha già iniziato utilizzare il credito d’imposta, chiarendo che “spetta ai clienti committenti dell’istante in qualità di fruitori della circolazione segnalare agli uffici dell’agenzia delle entrate competenti la volontà di modificare l’originaria scelta operata”.
In relazione agli errori sostanziali, per la prima volta dall’introduzione dell’articolo 121 D.L. 34/2020 l’Agenzia consente l’annullamento del credito trasferito – erroneamente – al cessionario o al fornitore.
In particolare, viene introdotta la possibilità di annullamento del credito nel cassetto fiscale del cessionario, a condizione che sia presentata un’apposita comunicazione congiunta delle parti (cedente e cessionario del credito).
L’annullamento dell’accettazione, pertanto, deve essere chiesto con istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente e invio della stessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza indicato.
In relazione a tale procedura, meritevole di sicuro plauso, è doveroso segnalare di alcune criticità operative abbastanza evidenti, quali:
- la tempistica ristretta per gestire gli errori sostanziali riferiti alle spese 2021 e la possibilità di poter inviare una nuova comunicazione, entro il 30.11.2022, per poter “cedere” l’intero credito mediante l’istituto della remissione in bonis;
- le difficoltà di poter ottenere la firma congiunta del documento di annullamento nei casi in cui gli interlocutori sono Istituti di Credito, oppure l’analisi e la valutazione in ordine alla procedura di annullamento è affidata ad advisor professionali;
- le difficoltà di poter gestire l’annullamento dei crediti già liquidati dal cessionario, con pagamento del corrispettivo concordato;
- le difficoltà di poter gestire l’annullamento dei crediti già acquisiti e utilizzati in compensazione (per la quota annuale) da parte del cessionario;
- le difficoltà di poter gestire l’annullamento dei crediti già liquidati dal cessionario e oggetto di ulteriore cessione ad un Istituto di credito.
Tutte problematiche operative la cui gestione e soluzione non sono in alcun modo di competenza dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente ricaduta sui soggetti coinvolti, quali il cedente e il cessionario del credito.