La gestione dei campi sportivi alla prova della riforma sportiva. Gli aspetti fiscali (parte prima)
di Biagio GiancolaI campi stagionali (cd “campus”) organizzati nel periodo estivo o invernale, includono di regola un’ampia gamma di attività quali sport, arti creative, lezioni di lingua inglese, giochi, esplorazioni della natura e gite educative e sono pensati ed organizzati per contribuire allo sviluppo fisico, sociale e intellettuale dei partecipanti minori in un ambiente sicuro e stimolante.
Generalmente gestiti da entità pubbliche o da enti privati non commerciali come Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD), possono variare molto in termini di durata, da una settimana a tutta l’estate, e possono essere residenziali, con pernottamento, ovvero diurni, dove i partecipanti tornano a casa alla fine della giornata.
Nel caso di campus organizzati da ASD/SSD, va rammentato che quest’ultime sono tenute, per oggetto statutario inderogabile, a svolgere in via stabile e principale le attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica alle quali aggiungere, sempre se lo statuto lo consente, le cd “attività diverse e secondarie”, purché strumentali rispetto alle attività istituzionali (es. attività culturali, ricreative, servizi trasporto, somministrazione di pasti e bevande, vendita di magliette).
Balza subito all’occhio che eventuali proventi ricevuti per lo svolgimento di attività sportive svolte nei campus non riferibili alle discipline sportive (per le quali l’ASD/SSD è affiliata ad organismi sportivi e conseguentemente iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche), non potranno beneficiare della disciplina fiscale di vantaggio, prevista dall’articolo 148, Tuir e L. 398/1991; pertanto, gli enti non commerciali devono valutare preventivamente ulteriori affiliazioni ad organismi sportivi (Federazioni sportive nazionali, disciplina sportive associate, enti di promozione sportiva), al fine di comprendere le attività sportive che intendono rendere all’interno dei campus estivi o invernali.
Allo stesso modo, eventuali corsi di lingua inglese, di pittura, modellazione di creta, gite educative ed altro, generalmente fuoriescono dall’oggetto sociale e dal fine istituzionale di ASD/SSD e anche qui vanno valutate eventuali convenzioni con associazioni culturali, al fine di ricondurre anche i proventi versati dai soci, altrimenti di natura commerciale e, quindi, formanti la base imponibile ai fini Ires e Iva, alla decommercializzazione fiscale, ai sensi dell’articolo 148, Tuir.
Ne discende un’ulteriore premessa: è opportuno che gli iscritti partecipanti ai campus ottengano, prima della partecipazione e della fruizione dei corsi, la qualifica di soci dell’associazione o tesserati sportivi. Ciò nell’evidente circostanza che i corrispettivi versati dai fruitori non soci e non tesserati costituiscono proventi commerciali per le ASD/SSD.
In definitiva, per i campus organizzati da ASD/SSD si presenta una tripartizione delle attività fruibili dai minori partecipanti, per i cui proventi va applicata un differente regime fiscale per le imposte dirette e indirette alle ASD/SSD anche in funzione della qualifica del minore fruitore del campus:
- Attività sportiva istituzionale. I corrispettivi versati da soci o tesserati, per l’attività sportiva istituzionale, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza, sono qualificati come ricavi non commerciali ai sensi dell’articolo 148, comma 3, Tuir, ed esclusi Iva, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, almeno per l’anno 2024, in attesa dell’entrata in vigore dell’articolo 5, commi 15-quater ss, D.L. 146/2021, operativo dal prossimo 1.1.2025.
- Attività sportiva non istituzionale (si pensi a ASD/SSD esclusivamente affiliate a FIGC per la disciplina del calcio, che nel proprio campus offrono attività di pallavolo o nuoto). Si tratta di attività commerciale svolta dalle ASD/SSD; pertanto, anche i corrispettivi versati da soci, tesserati e terzi, sono tutti fiscalmente rilevanti ai fini Ires e Iva, con conseguente obbligo dell’ente di essere titolare di partita iva prima della ricezione del pagamento. In questo caso, l’ASD/SSD potrebbe contemplare tali attività come secondarie e connesse; si pensi, ad esempio, all’attività del nuoto finalizzata al miglioramento fisico dell’atleta funzionale al miglioramento della prestazione nel gioco del calcio e, quindi, strumentali alla disciplina sportiva istituzionale come le definisce l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 18/E/2018 quale “naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro”, purché siano svolte all’interno della struttura. In tal caso, l’ASD/SSD ha facoltà di esercitare l’opzione fiscale del regime ex L. 398/1991 con agevolazioni di carattere formale (esonero da fatturazione e certificazione dei corrispettivi) e sostanziale (versamento dell’Iva in misura del 50% e concorrenza al reddito dei ricavi nella misura forfettaria del 3% previsti da tale legge).
- Attività culturali, ricreative, servizi trasporto, somministrazione di pasti e bevande, vendita di magliette rese all’interno del campus. Anche qui, i proventi realizzati dallo svolgimento di tali attività da parte delle ASD/SSD, concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires e Iva, sempre salva l’applicazione dell’opzione fiscale del regime forfettario previsto dalla L. 398/1991.
Da quanto finora illustrato, gli enti sportivi organizzatori di campus stagionali sono tenuti a ben valutare le attività sportive, ludico-ricreative e altre attività, che si intendono svolgere nel periodo estivo/invernale, in quanto saranno da valutare anche i costi sopportati per definirne la corretta imputazione rispetto al centro di ricavo anche in funzione dell’articolo 9, D.Lgs. 36/2021, per il quale si attende il decreto attuativo che indica i criteri di prevalenza tra ricavi e costi commerciali rispetto a quelli istituzionali.
Ne discende che, anche il corrispettivo versato dai fruitori del campus dovrà tener conto delle variabili fiscali indicate e, sulla base delle stesse, i proventi avranno una diversa e analitica appostazione nei rendiconti e bilanci degli enti sportivi anche rispetto a formalità fiscali che l’ente dovrà adempiere.
Nel prossimo contributo si affronteranno gli aspetti giuslavoristici e delle regole di protezione del minore e antiabuso applicabili per i campi stagionali tenuti da enti sportivi.
16 Maggio 2024 a 8:47
Buongiorno, articolo interessante e ben dettagliato; ma nel caso di un versamento omnicomprensivo richiesto per tutti i servizi, con l’accortezza di iscrivere tutti i partecipanti come soci, il compenso come deve essere trattato fiscalmente?