La gestione dei resi nel commercio elettronico – I° parte
di Leonardo PietrobonA seguito delle cessioni di beni nell’ambito del commercio elettronico “indiretto”, una delle problematiche che si presentano con una certa frequenza è quella dei resi merce.
Sotto il profilo operativo, il reso di merce nel commercio elettronico “indiretto” deve essere gestito in modo diverso a seconda della modalità adottata per certificare la cessione del bene. Infatti, si ricorda che l’operazione di cessione, nel caso di specie, può essere certificata alternativamente mediate:
- l’emissione della fattura di vendita;
- l’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale;
- la sola annotazione nel registro dei corrispettivi.
Concentrando l’attenzione, in questa prima parte, sulla cessione di beni certificata mediante l’emissione di una fattura, si può sin da subito affermare che la procedura di reso risulta essere abbastanza semplice e di facile gestione.
Infatti, la restituzione della merce da parte del cliente finale deve essere documentata da nota di credito Iva, ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972 (procedura confermata in numerosi documenti dalla stessa Agenzia delle Entrate, quali la risoluzione 86/E/2007, risoluzione 45/E/2005, risoluzione 219/E/2003, risoluzione 154/E/2001).
Sotto il profilo temporale, si ricorda che:
- la nota di credito con Iva deve essere emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione, ovvero, senza limite temporale nel caso in cui la restituzione dei beni avvenga in conseguenza di dichiarazione di nullità, rescissione o cause simili alle precedenti, come previsto dall’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972;
- nulla vieta l’emissione della nota di credito fuori campo Iva, nell’ipotesi in cui non sussistano le condizioni di cui al punto precedente.
Sotto il profilo operativo, nel caso di reso di merce, il fornitore deve emettere la nota di credito con Iva riportando nella stessa, in modo analitico, le seguenti informazioni:
- il riferimento del documento di trasporto di reso, al fine di dimostrare l’effettiva restituzione della merce al fornitore;
- il riferimento alla fattura originaria di cessione di beni da parte del fornitore, così come previsto con la risoluzione 502289/1975;
- l’indicazione della variazione, sia in termini di base imponibile che di Iva, come indicato dalla risoluzione n. 27/1972.
Nell’ipotesi in cui, invece, il reso sia eseguito da un soggetto passivo Iva stabilito in altro Paese Ue, al quale i beni sono stati precedentemente ceduti da soggetto passivo Iva stabilito in Italia in regime di non imponibilità di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993 (cessione intra-UE), si fa presente che:
- la disciplina contenuta nel L. 331/1993 (propria delle operazioni intracomunitarie) non regolamenta espressamente tale casistica. Tuttavia, considerato il riferimento generale previsto dall’articolo 56 D.L. 331/1993, vale a dire per tutto quanto non specificamente stabilito dal D.L. 331/1993, in presenza di variazioni intervenute nelle operazioni effettuate in ambito intra-UE tornano applicabili le disposizioni di cui al citato D.P.R. 633/1972;
- il reso da parte del cliente comunitario dà luogo alla rettifica della cessione intracomunitaria (sul punto si veda il M. 23.02.1994, par. B.10.3);
- in considerazione del fatto che la procedura di variazione in diminuzione non è obbligatoria, il fornitore italiano ha la facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse (di cui all’articolo 23 D.P.R. 633/1972) con un’apposita annotazione di rettifica in diminuzione, che riduce l’ammontare imponibile della corrispondente operazione se annotata nello stesso periodo di riferimento in cui è annotata l’operazione originaria; diversamente, della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale;
- nel caso in cui la variazione in diminuzione sia stata operata è necessario presentare il modello INTRA 1-ter ai fini, sia fiscali, sia statistici, indicando il codice “2” (restituzione o sostituzione di merci) nella colonna relativa alla natura della transazione.
Infine, si ricorda che qualora la restituzione dei beni sia disposta dal cessionario extra-UE, al quale i beni sono stati precedentemente ceduti in regime di non imponibilità di cui all’articolo 8 D.P.R. 633/1972 (cessione all’esportazione di beni), e il reso avvenga a cura e a spese del cedente soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia, spetta a quest’ultimo dichiarare la merce per l’importazione definitiva, soggetta a Iva in dogana, oppure ricorrere alla reintroduzione in franchigia ai sensi dell’articolo 68, comma 1, lett. d), DPR 633/1972.