20 Dicembre 2019

La gestione della crisi e dell’insolvenza nei gruppi di imprese

di Roberto Giacalone
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Il nuovo CCII ha introdotto la nozione di gruppo di imprese in ambito concorsuale venendo, così, a colmare, un vuoto presente nella legge fallimentare, che rendeva particolarmente complessa e articolata la gestione dell’insolvenza dei gruppi societari.

Al fine di dare una definizione di gruppo d’imprese, l’articolo 2, lettera h), CCII richiama sia l’articolo 2497 sia l’articolo 2545-septies cod. civ., fornendo una definizione di gruppo come l’insieme delle imprese che sono sottoposte alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto.

Le condizioni che determinano l’esistenza di un gruppo di imprese possono essere di seguito richiamate:

  • l’attività di direzione e di coordinamento di società deve essere esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
  • devono essere sottoposte alla direzione e al coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte al controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Viene così creata una vera e propria disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza riservata ai gruppi d’imprese, normata dal Titolo VI, Capo I del CCII.

In tale ambito, l’articolo 284 CCII detta le regole per l’accesso alla procedura concordataria per le imprese in stato di crisi e di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo, aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, le quali potranno proporre, con un unico ricorso, la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all’articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.

Tali imprese potranno, parimenti, presentare (articolo 284 CCII, comma 2) la domanda di accesso alla procedura di omologazione e di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII.

La norma, premettendo che le masse attive e passive delle singole imprese rimarranno autonome (articolo 284 CCI, comma 3), prevede che la domanda concordataria debba contenere determinati requisiti qualitativi, quali l’illustrazione delle ragioni di migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, oltre che le ragioni di maggiore convenienza della scelta alternativa tra presentare:

  • un piano unitario;
  • dei piani reciprocamente collegati e interferenti;
  • un piano autonomo per ciascuna impresa.

La domanda, inoltre, deve contenere le informazioni dettagliate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi esistenti tra le imprese e, infine, l’indicazione del registro delle imprese o i registri su cui è stata effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis cod. civ..

L’interpretazione sistemica dei principi sopra richiamati sembra condurre alle seguenti conclusioni:

  • il piano o i piani dovranno garantire ai creditori una soddisfazione non inferiore rispetto ad un eventuale piano autonomo;
  • ciascuna società facente parte del gruppo dovrà presentare una proposta specifica ai propri creditori (quindi sarebbe da escludere l’ipotesi di una proposta unitaria di gruppo).

Infine, il piano unitario o gli eventuali piani reciprocamente collegati e interferenti dovranno consentire il risanamento della posizione debitoria di ciascuna impresa e assicurare l’equilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna tramite l’ausilio di un professionista indipendente che attesti, oltre che la veridicità, anche la fattibilità.

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