2 Aprile 2015

La gestione della crisi e la transazione dei crediti contributivi

di Marco Capra
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Nella gestione della crisi, gli operatori devono porre grande attenzione ai crediti contributivi.

Come è noto, ai sensi dell’art. 182-ter L.F. “Transazione fiscale”, l’imprenditore, nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, “[…] può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi […] nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo […]”. La norma precisa, poi, che: Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.

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