La gestione delle deleghe e il modello 730 precompilato
di Luca MambrinDa qualche giorno oramai è possibile scaricare il modello 730 precompilato tramite l’applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Alla dichiarazione precompilata il contribuente può accedere:
- direttamente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (a tal fine è necessario essere in possesso di un codice PIN che può essere richiesto: on line, accedendo al sito dell’agenzia, per telefono, chiamano il servizio di risposta automatica, o in ufficio, presentando un documento d’identità;
- indirettamente, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF, o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
Nella modalità indiretta quindi, per poter accedere alla dichiarazione precompilata e per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega, unitamente alla copia del documento d’identità (quest’ultimo sia in formato cartaceo che in formato elettronico).
La delega dovrà contenere l’indicazione:
- del codice fiscale del contribuente;
- dell’anno d’imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato;
- della data di conferimento della delega con la precisazione che la stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata anche per la consultazione del foglio informativo.
La delega è valida per una sola annualità e potrà essere revocata con le medesime modalità; nel caso invece in cui non si intenda utilizzare la dichiarazione precompilata, il Caf o il professionista abilitato dovrà comunque acquisire e conservare idonea documentazione da cui risulti la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso al modello 730 precompilato.
Una volta acquisite le deleghe, il soggetto che presta assistenza fiscale deve gestirle, conservarle ed eventualmente esibirle in caso di controlli da parte dell’Agenzia.
In particolare viene previsto che le deleghe acquisite debbano essere annotate giornalmente in un apposito registro cronologico, che potrà essere tenuto anche in un formato elettronico, nel quale si dovrà provvedere ad indicare:
- il numero progressivo;
- la data della delega;
- il codice fiscale, i dati anagrafici e gli estremi del documento d’identità del delegante.
Nel caso in cui vengano utilizzati una pluralità di registri, ad esempio in relazione ad un Caf con diverse sedi, il numero della delega indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega stessa è stata annotata.
Come peraltro precisato anche nella C.M. n. 11/E/2015 la data di registrazione della delega deve essere:
- uguale o successiva alla data di conferimento dell’incarico indicata nella delega stessa;
- antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.
In merito invece ai controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione delle deleghe viene previsto innanzitutto che il Caf o il professionista abilitato sia tenuto ad individuare uno o più responsabili per la gestione delle deleghe ai quali l’Agenzia si può rivolgere nelle successive attività di controllo; inoltre la stessa Circolare n. 11/E/2015 ha precisato che può essere oggetto di verifica:
- la corretta acquisizione delle deleghe;
- l’accesso alla precompilata e al foglio informativo.
Tali controlli potranno essere effettuati anche presso le sedi del Caf e dei professionisti abilitati. L’Agenzia delle entrate poi potrà richiedere, a campione, la copia:
- delle deleghe;
- dei documenti d’identità;
tali documenti dovranno essere trasmessi tramite PEC entro 48 ore dalla richiesta.
Infine alcune osservazioni in merito alla conservazione delle deleghe. Viene previsto che:
- i Caf ed i professioni abilitati debbano conservare le deleghe ricevute fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione a cui si riferiscono (quindi per le dichiarazioni presentate nel 2015 le deleghe dovranno essere conservate fino al 31 dicembre 2019);
- i sostituti d’imposta debbano conservare le deleghe ricevute fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono (quindi per le dichiarazioni presentate nel 2015 le deleghe dovranno essere conservate fino al 31 dicembre 2017).
Per quanto riguarda invece le modalità di conservazione, le deleghe possono essere conservate alternativamente in formato cartaceo o elettronico; in caso di conservazione elettronica, come peraltro anche chiarito nella R.M. n. 57/E/2014, le copie delle deleghe devono essere conservate in formato PDF o TIF.
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