La gestione delle dichiarazioni di intento ricevute
di Clara PolletSimone DimitriNel mese di dicembre iniziano ad arrivare le dichiarazioni di intento dei clienti che, in qualità di esportatori abituali, si avvalgono della facoltà di acquistare in non imponibilità Iva nei limiti del plafond disponibile.
Il fornitore dell’esportatore abituale ha l’onere di verificare la dichiarazione d’intento ricevuta dal proprio cliente prima dell’effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972. Tale momento coincide con la consegna o spedizione nelle vendite di beni mobili (il pagamento del corrispettivo o l’emissione della fattura possono anticipare l’effettuazione se sono precedenti alla consegna o spedizione). Nelle prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione corrisponde al pagamento (anche in questo caso l’emissione della fattura, se precedente al pagamento, anticipa l’effettuazione).
La verifica della ricevuta di presentazione deve essere effettuata inserendo il protocollo d’invio nell’apposita funzione “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” del sito dell’Agenzia delle entrate.
Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:
- la prima, formata da 17 cifre (Es. 08060120341234567),
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno “-” oppure “/” (Es. 000001).
Il fornitore deve numerare la dichiarazione di intento ricevuta e riportare gli estremi della stessa in apposito registro, non soggetto a vidimazione o bollatura.
La numerazione delle dichiarazioni d’intento deve essere distinta per competenza, con separata annotazione rispetto a quella dell’anno precedente, come da risoluzione n. 355803/E/1985: le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di dicembre, a valere per l’anno 2019, saranno perciò numerate dal ricevente iniziando con una nuova numerazione ad esempio 1/2019, 2/2019 … rispetto a quella attribuita nel 2018.
Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica emessa senza Iva deve riportare:
– la dicitura obbligatoria di operazione non imponibile;
– la natura dell’operazione N3;
– il riferimento normativo dell’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972;
– gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta e la numerazione attribuita dal fornitore;
– l’indicazione “Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17.06.2014 (articolo 6)” e l’importo.
Si ricorda che qualora l’importo fatturato sia superiore a 77,47 euro, l’operazione sarà assoggettata all’imposta di bollo da 2 euro. Con l’introduzione della fatturazione elettronica occorre indicare in uno specifico campo del file strutturato in formato xml, tra i dati generali del documento, denominato “DatiBollo”, gli elementi da valorizzare ai fini dell’assolvimento dell’imposta:
– “BolloVirtuale” che indica l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17.06.2014 e
– “ImportoBollo” che indica l’ammontare dell’imposta, il cui pagamento avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio utilizzando la delega di versamento F24 con codice tributo 2501, istituito con la risoluzione AdE 106/E/2014.
Il fornitore deve inoltre indicare le fatture emesse nella dichiarazione annuale Iva – rigo VE31 “Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento” – e nel quadro VI il numero delle dichiarazioni di intento ricevute, oltre alla partita Iva del cessionario/committente.
Il plafond può essere utilizzato dall’esportatore abituale per singole operazioni oppure per più operazioni “fino a concorrenza di euro”. La dichiarazione d’intento presentata dall’esportatore abituale può essere sospesa per un determinato periodo di tempo, previa comunicazione esplicita al fornitore (consigliabile a mezzo pec): a tal proposito, con la consulenza giuridica 954-6/2018 l’Agenzia ha confermato la possibilità per l’esportatore di non avvalersi del plafond con riferimento ad alcune operazioni, legittimando l’emissione di una fattura con addebito dell’Iva da parte del cedente/prestatore.
Il fornitore incorre in sanzioni amministrative nel caso in cui non segua le procedure richieste.
L’omessa numerazione e annotazione è sanzionabile da 516 a 2.582 euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.L. 746/1983.
La mancata indicazione degli estremi della dichiarazione nella fattura non è sanzionabile in modo specifico, tuttavia si potrebbe ritenere applicabile la sanzione per le irregolarità formali, da 250 a 2.000 euro (articolo 8 D.Lgs. 471/1997).
Si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al fornitore dell’esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e verificato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997).
Nel caso di emissione di fattura con dichiarazione di intento oltre il limite del plafond disponibile si applica la sanzione dal 100 al 200% dell’Iva per emissione di fattura non imponibile in mancanza di dichiarazione di intento, oltre a sanzione e interessi per eventuale ritardato versamento dell’Iva (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 471/1997).
Con l’istituto del ravvedimento operoso è possibile regolarizzare la posizione pagando le sanzioni ridotte a seconda del momento in cui avviene il pagamento.