La gestione delle risorse umane alla luce della riforma dello sport – sesta parte
di Guido MartinelliAlla luce di quanto prospettato nell’ambito dei precedenti contributi, il problema della riforma, per quanto riguarda il rapporto di lavoro dilettantistico, diventa la qualificazione, sotto il profilo lavoristico, della prestazione retribuita.
Tutti i soggetti che svolgono, dietro corrispettivo, una prestazione tra quelle indicate al comma 1 dell’articolo 25 D.Lgs. 36/2021 sono inquadrati come lavoratori sportivi a prescindere dal compenso percepito.
Ne deriva che sono tutte riconducibili ad un “rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409 comma 1 n. 3 del codice di procedura civile”.
Affrontata nei precedenti contributi la distinzione tra prestazione sportiva autonoma o subordinata, sarà necessario ora approfondire il lavoro autonomo. Dette prestazioni possono suddividersi in esercizio di arti o professioni, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro occasionale
Sul piano concreto, si può parlare di reddito professionale (vedi anche circolare Enpals n. 13 del 07.08.2006) laddove: “dall’esame dell’attività posta in essere emergano in via concorrente i seguenti indici:
- l’attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità. Il termine “abitualità” sta a delimitare un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; esso ha un significato contrario a quello di “occasionalità” che, riferito ad un’attività, traduce i caratteri della contingenza, dell’eventualità, della secondarietà (cfr. Cass. Sez. III pen., 20 giugno 1988, n.1052);
- la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità. Al riguardo, si osserva come, anche alla luce della disciplina dettata dal legislatore fiscale in tema di fasce di reddito non assoggettate all’IRE (cd. no tax area, cfr. art.11, D.P.R.n.917/1986), la percezione, nell’arco dell’anno solare, di somme inferiori al vigente limite in materia (per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, attualmente pari 4.500 euro annui) costituisce ragionevolmente indice di marginalità dei compensi.”
La presenza di questi requisiti configura la prestazione quale esercizio di arti o professioni e in quanto tale soggetta ad Iva.
Il decreto correttivo interviene sul lavoro autonomo abrogando l’inciso riferito al lavoro autonomo occasionale negli articoli 35 (trattamento pensionistico) e 36 (trattamento fiscale), con l’effetto di limitare le rispettive agevolazioni ivi previste – quanto all’area del lavoro autonomo – ai lavoratori autonomi con partita Iva e ai titolari di co.co.co..
Rimane dunque da chiarire la sorte delle prestazioni occasionali di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), Tuir (redditi da lavoro autonomo non esercitati abitualmente) alle quali sembrano riferirsi gli incisi soppressi.
Le prestazioni sportive racchiudono in sé un contesto organizzato e sono, necessariamente e nella stragrande maggioranza dei casi, a carattere continuativo.
Le stesse prestazioni occasionali, nel momento in cui il corrispettivo eccede i cinquemila euro, sono soggette a ritenute previdenziali e fiscali diventando di fatto assimilate alle collaborazioni coordinate e continuative.
Ne consegue che non potranno più aver luogo prestazioni occasionali nel mondo dello sport dilettantistico? O se esistessero, troverebbe applicazione la disciplina ordinaria senza poter più godere della norma di favore in esame?
Non credo sia questa la ratio e la lettera della norma.
Innanzi tutto le prestazioni occasionali sono per loro natura di lavoro autonomo e quindi espressamente ricomprese al secondo comma dell’articolo 25 D.Lgs. 36/2021.
L’abrogazione del riferimento ai contratti c.d. “Presto” è facilmente motivabile dalla necessità di evitare di racchiudere le prestazioni sportive nelle rigide procedure previste da detta disciplina.
La circostanza che non risultino espressamente richiamate successivamente nasce dalla constatazione, vedi anche la ricordata circolare dell’Enpals, che le medesime debbono essere caratterizzate anche dalla marginalità del compenso.
È lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con il committente e senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.
La prestazione deve esaurirsi nel compimento di un’unica opera, sia pure complessa e protratta nel tempo, ma comunque priva del requisito della continuità e della professionalità. (Circolari Inps n. 103 del 06.07.2004 e n. 9 del 22.01.2004, circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 08.01.2004).
La marginalità del compenso, l’assenza del requisito della professionalità e della prevalenza, pur in una prestazione che possa avere il carattere della continuità, la completa autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, l’assenza di alcun inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale sono le caratteristiche della prestazione occasionale.
L’insieme sopra descritto si cala perfettamente sulle prestazioni di lavoro sportivo i cui emolumenti annui non siano superiori ai cinquemila euro. Che, pertanto, potranno essere definite “assimilate” a quelle di carattere occasionale e come tali non soggette al pagamento di premio Inail.
3 Gennaio 2023 a 8:33
Buongiorno
Il rinvio della Legge sulla riforma dello sport riguarda tutta la normativa approvata con i vari dlgs? In particolare l’art. 11 sulle incompatibilita’ è operativo? Grazie
Vincenzo conte
7 Gennaio 2023 a 16:05
L’art. 11 del decreto legislativo n. 36/21 avrà effetto solo dal primo luglio 2023.
Ricordo, comunque, che norma assai simile, il comma 18 bis dell’art, 90 della legge n. 289/02 è regolarmente in vigore