La gestione dello smobilizzo dei crediti ai tempi del Coronavirus
di Giuseppe RodighieroLe esigenze finanziarie delle imprese impongono la necessità di riscuotere in via anticipata i loro crediti commerciali.
Quindi, per migliorare la liquidità aziendale, le imprese possono ricorrere allo smobilizzo dei propri crediti commerciali, al fine di trasformare in forma liquida dei crediti che scadranno successivamente.
Le forme tecniche con le quali può ottenersi detto smobilizzo dei crediti possono essere di diverso tipo. Tra le principali si segnalano gli anticipi su fatture, le ricevute bancarie salvo buon fine, i finanziamenti import e gli anticipi export.
Con l’anticipo su fatture la banca concede liquidità all’impresa tra la data di emissione della fattura e quella di incasso della stessa, accreditando su di un conto transitorio la somma afferente alla fattura da anticipare. Sullo stesso conto alla scadenza confluiranno le somme derivanti dai bonifici disposti dai debitori.
Con l’anticipo di ri.ba. (ricevute bancarie elettroniche) al salvo buon fine, invece, la banca concede all’affidato la disponibilità di un credito in conto, per il periodo che va dall’avvenuta vendita al momento dell’incasso mediante ri.ba., con addebito al cliente affidato degli eventuali insoluti.
D’altra parte, un’impresa può anche vedersi concessa un “fido estero”, con il quale la stessa può ottenere dalla banca il regolamento all’estero del prezzo dovuto per l’importazione di beni e/o servizi (finanziamento import) oppure un anticipo sui crediti vantati nei confronti di clienti esteri, per aver fornito loro merci o prestato servizi (anticipo export).
Resta il fatto che è lasciato all’insindacabile giudizio della banca la concessione di anticipazioni totali o parziali a fronte del foglio commerciale presentato da anticipare.
Con le forme tecniche di smobilizzo crediti menzionate l’impresa registra entrate di natura monetaria, grazie alla trasformazione in forma liquida dei crediti commerciali prima della loro scadenza naturale, che accredita in un apposito conto bancario senza aspettarne la scadenza.
Detti crediti vengono ceduti pro solvendo per il loro intero valore in favore della Banca, a garanzia delle anticipazioni concesse.
Si evidenzia che l’operazione di smobilizzo crediti è possibile previa concessione da parte della banca di un fido a scadenza o a revoca (a tempo indeterminato), con una data cifra di castelletto (somma accordata), prevedendo altresì il conferimento alla banca stessa di un mandato irrevocabile all’incasso ex articolo 1273 cod. civ..
A tal proposito, è opportuno evidenziare che il debitore ceduto può rifiutare il pagamento eccependo l’avvenuta compensazione, l’avvenuto pagamento del credito presso terzi istituti o l’avvenuta restituzione della merce per difetti.
Rischio di insolvenza con l’emergenza sanitaria da Covid-19
A seguito delle disposizioni di contenimento conseguenti all’emergenza sanitaria in corso, in particolare con la chiusura della maggior parte delle attività produttive, si può ragionevolmente presumere che nel periodo dell’emergenza, se non anche dopo, vi potrà essere un ammontare di insoluti importante sullo smobilizzo dei crediti, con un impatto potenzialmente pesante sulla liquidità delle imprese e sullo standing creditizio presso la banca affidante.
In aiuto alla Pmi (così come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE) che si può trovare impossibilita a far fronte alle scadenze di pagamento previste dal finanziamento autoliquidante in ragione dell’elevata percentuale di insolvenza sul proprio portafoglio, l’articolo 56, comma 2, lettera a), D.L. 18/2020 stabilisce che, fino al 30 settembre 2020, non possa essere esercitata dall’ente affidante la revoca dei fidi per smobilizzo dei crediti in essere al 29 febbraio 2020, in presenza della quale scatterebbe l’immediata sospensione dell’affidamento e l’obbligo di rientro da parte del debitore.
Circa l’esercizio della revoca, è opportuno ricordare che, a differenza degli affidamenti a tempo determinato, rispetto ai quali la banca può esercitare il diritto di recesso dal contratto prima della scadenza soltanto per giusta causa ex articolo 1845, comma 1, cod. civ., con fidi per smobilizzo dei crediti a tempo indeterminato il termine di preavviso di recesso può essere convenzionalmente stabilito dalle parti ex articolo 1845, comma 3, cod. civ..
Consapevole dell’opportunità data dal Decreto “Cura Italia” con il divieto di revoca in commento fino al 30 settembre 2020, l’impresa potrebbe adoperarsi nella gestione dello smobilizzo dei crediti commerciali chiedendo per esempio all’ente affidante la ripresentazione degli anticipi ri.ba. al salvo buon fine e degli anticipi su fatture insoluti.
D’altra parte, vista la straordinarietà dell’attuale situazione, l’impresa potrebbe richiedere alla banca di prorogare la data di scadenza degli anticipi su fatture, ri.ba. al salvo buon fine, export e dei finanziamenti import non ancora scaduti.
D’altronde, qualora l’impresa richiedente ritenesse verosimile la probabilità di insolvenza del debitore principale, potrebbe chiedere alla banca un’apertura di credito in conto corrente (tipicamente un fido di cassa) a scadenza, di ammontare pari alle presentazioni che andranno insolute, in maniera tale da assorbirle.
L’ammontare del fido di cassa da richiedere potrebbe anche corrispondere soltanto all’ammontare che eccede la cifra di castelletto in conseguenza degli insoluti che si ritengono probabili.
Ma questo intervento comporterebbe la segnalazione nella Centrale dei rischi di Banca d’Italia, nell’apposita sezione dei “crediti per cassa”, nella categoria di censimento “rischi autoliquidanti”, dell’ammontare concesso del fido di cassa (c.d. accordato), come pure della linea di credito utilizzata dal cliente (cfr. Circolare Banca d’Italia, Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi, nr. 139, 19° aggiornamento di febbraio 2020).
Si evidenzia, però, che detta segnalazione verrebbe effettuata dalla banca solo in presenza di esposizioni di rischio sopra soglia, ovvero se di ammontare almeno pari ad euro 30.000, con riferimento alla sommatoria dei crediti per cassa e dei crediti di firma concessi dal medesimo intermediario.
Il rientro del fido di cassa concesso a fronte degli insoluti dovrà essere garantito dalla canalizzazione in conto dei versamenti dei debitori originari, come pure da accrediti dell’impresa intestataria del fido in questione.
Occorre evidenziare, però, che in condizioni normali la copertura degli insoluti con bonifici e con nuove presentazioni, come pure le richieste di proroghe, soprattutto se frequenti, sono indicatori di una gestione anomala dello smobilizzo dei crediti.