27 Dicembre 2017

La giurisdizione sul contributo unificato e la sua debenza

di Valeria Nicoletti
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A quindici anni dalla sua introduzione, il contributo unificato ha trasformato il sistema impositivo correlato ai procedimenti giurisdizionali.

Ultima giurisdizione in cui esso è stato introdotto è proprio quella tributaria in cui ha fatto ingresso solo con l’articolo 37, L. 111/2011.

Non sono mancati, tuttavia, i problemi legati all’inquadramento della sua natura, infatti, fu la Corte Costituzionale (sentenza n. 73/2005) a qualificare come “entrata tributaria erariale il contributo unificato poiché esso fu istituito per semplificare e sostituire i tributi erariali sui procedimenti giurisdizionali (imposta di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, ecc.), con applicazione delle stesse esenzioni. Il contributo unificato si configura, quindi, come prelievo coattivo volto al finanziamento delle “spese degli atti giudiziari”, commisurato al valore dei processi e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata.

Pertanto, la Corte di Cassazione (Cass. S.U. sentenza n. 5994/2012, Cass. sentenza n. 9840/2011) ha statuito che le controversie riguardanti il contributo rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario, che si estende su tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, con riguardo ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo (Cass. sentenza n. 21483/2015; Cass. S.U. sentenza n. 23832/2007).

Non è ammissibile, quindi, l’impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento del Segretario Generale del Tribunale amministrativo con il quale si chiede al ricorrente d’integrare il pagamento del contributo unificato. La giurisdizione è sempre del Giudice Tributario, sebbene il Giudice adito può comunque, con i suoi provvedimenti, fornire utili elementi per una valutazione, che comunque rimane affidata prima all’agente accertatore e poi, eventualmente, al Giudice Tributario, senza poter essere per essi vincolante (TRGA – Trento, sentenza 148/2016).

Ai sensi dell’articolo 247 del D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G), “l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato”.

Solamente per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, stante la specificità del procedimento, la competenza spetta esclusivamente all’amministrazione che ha emesso l’atto (circolare AdE 29/E/2017) e l’eventuale trasposizione in sede giurisdizionale amministrativa comporta l’integrazione del contributo unificato.

Nel processo tributario, l’ufficio competente è la segreteria della Commissione Tributaria adita, che può invitare la parte a regolarizzare la posizione.

L’articolo 14 T.U.S.G. stabilisce che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato; tuttavia, esso va letto unitamente al comma 6 bis1 dell’articolo 13 T.U.S.G. secondo il quale il pagamento del contributo “è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

Sulla base delle disposizioni citate la CTR delle Marche con la sentenza n. 521 del 6 ottobre 2017 ha accolto l’appello dei contribuenti avverso i provvedimenti di irrogazione sanzioni emessi dalla CTP per l’omesso versamento del contributo unificato.

Secondo la CTR l’iniziativa sarebbe stata corretta se posta in essere dopo l’avvio del giudizio cui il contributo unificato era collegato, ma non dopo che la relativa sentenza favorevole era passata in giudicato, ponendo il relativo onere a totale carico dell’ufficio.

L’onere del pagamento del contributo a carico della parte soccombente deriva direttamente ed automaticamente dalla legge, senza che sia necessario la menzione da parte del giudice mediante l’inserimento di una specifica statuizione nella sentenza (Cass. sentenza n. 18828/2015; Cass. sentenza n. 21207/2013).

Tuttavia, nell’ordinanza n. 29681 del 12 dicembre 2017 la Cassazione, riportandosi al comma 3, dell’articolo 158 T.U.S.G, secondo cui “le spese prenotate a debito e anticipate dall’Erario sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”, è ferma nell’agganciare il riconoscimento del contributo unificato alla statuizione di condanna alle spese del soccombente.

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