La Legge 398/1991 e le prestazioni connesse – II° parte
di Guido MartinelliAlla medesima conclusione raggiunta nel precedente contributo, ossia che il riferimento ai proventi connessi si debba riferire solo ai fini Iva, si giunge anche esaminando le disposizioni normative in materia.
La Legge 398/1991, infatti, al suo articolo 2, quando, al comma 3, fa riferimento all’imposta sul valore aggiunto, ne prevede l’applicabilità secondo le “modalità di cui all’articolo 74 quinto comma del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633” mentre, quando, al successivo comma 5, si occupa delle imposte sui redditi prevede espressamente che: “il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività…” .
Il citato articolo 9 D.P.R. 544/1999 facendo espresso riferimento all’articolo 74 D.P.R. 633/1972 fa evidente riferimento solo ai fini Iva.
Da tutto quanto sopra ne consegue, ad avviso dello scrivente, che le associazioni e società sportive dilettantistiche (nonché tutte le altre associazioni senza scopo di lucro a cui la disposizione si potrà applicare fino alla data di entrata in vigore del titolo decimo del codice del terzo settore), che hanno optato per gli adempimenti di cui alla Legge 398/1991, potranno applicare, ai fini delle imposte sui redditi, il coefficiente di reddittività del 3 % sull’ammontare di tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, a cui andrà aggiunto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali, mentre per le società sportive il citato coefficiente si applicherà su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 81 Tuir.
Analoga distinzione non potrà essere richiamata ai fini Iva. Infatti, in tal caso, sarà necessario distinguere solo i proventi conseguiti soggetti a tale imposta, i quali si debbano ritenere “connessi” alla attività istituzionale, da quelli che non lo sono.
Solo quelli riconducibili alla prima fattispecie potranno godere della determinazione forfettaria; per i secondi sarà, invece, necessario operare in regime ordinario Iva.
Pertanto, si ritiene che si debba confermare la prassi applicativa fino ad oggi in essere che, ai fini delle imposte sui redditi, riteneva che tutti i proventi commerciali confluissero nel regime di cui alla Legge 398/1991 (andando quindi ad incidere sul plafond previsto per tale disposizione). Da ciò ne consegue che i proventi dovrebbero essere riportati mensilmente, per totale, nel registro previsto a tal fine.
Se così fosse, e se l’Agenzia confermasse questa interpretazione, come ci si augura possa fare a stretto giro, ne deriverebbe che, allo stato dell’arte, in virtù, si ricorda, delle previsioni di cui al D.M. 10.05.2019, al cui interno sono contenute specifiche fattispecie di esonero dal generale obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per la “fase di prima applicazione” dell’adempimento, tra le quali sono richiamate le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione già previste dall’articolo 2 D.P.R. 696/1996 che alla lettera hh) del comma 1, sarebbero escluse dalla trasmissione telematica dei corrispettivi le “cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 398/91”.
Ecco allora che, fino a quando questa specifica fattispecie di esonero rimarrà operativa, le associazioni e società sportive dilettantistiche che utilizzano il regime di cui alla Legge 398/1991 certamente risulteranno dispensate dall’obbligo di memorizzazione e comunicazione telematica dei corrispettivi per tutte le attività commerciali sia connesse che non a quelle istituzionali, comprese le attività spettacolistiche a carattere sportivo.
La differenziazione tra proventi commerciali connessi o meno rileverà solo ai fini Iva. Si porrà, pertanto, il problema dell’attivazione dei registri iva per i proventi commerciali non connessi alle finalità istituzionali e, con maggiore rilevanza, si porrà il problema se sia possibile operare una rivalsa Iva sugli acquisti relativi ai proventi di natura commerciali non connessi, sul come individuarli e su quale trattamento applicare agli eventuali costi promiscui.
Se così fosse verrebbe a decadere anche il presunto vantaggio, secondo alcuni previsto dall’articolo 86 codice del terzo settore, che prevede la determinazione forfettaria dei redditi su tutti i proventi di natura commerciale, ivi compresi quelli non connessi.
Inoltre, è utile ricordare che, avendo l’Agenzia delle entrate, nella circolare 18/E/2018, indicato che non sono ricompresi tra le attività connesse, “i corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal Coni”, deve ritenersi che, se la lettura fornita è quella di ritenere attività sportiva dilettantistica esclusivamente quella considerata tale dal Coni, analogamente dovrà essere considerata solo quella riconosciuta dal Coni attività di interesse generale sportiva prevista dal codice del terzo settore.