24 Dicembre 2013

La legge di stabilità in pillole

di Giovanni Valcarenghi
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017 ter Acquisto di pubblicità on line: nuove regole IVA

Viene introdotto nel DPR 633/72 un nuovo articolo 17-bis, prevedendo che:

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
036 Rinasce l’opzione per la tassazione catastale delle società agricole

Si ripristina, a partire dal 01.01.2014, la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio.

049 Contrasto alla evasione nel comparto delle locazioni abitative

Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.

In deroga alle regole generali, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

063 Obbligo di conto dedicato per i notai

Inserito l’obbligo, per i notai, di istituire un apposito conto dedicato sul quale far confluire talune somme incassate in occasione della stipula di rogiti.

127 Modifica alle detrazioni per lavoro dipendente

Rideterminate le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e rivisitazione delle fasce dalla quali dipende la misura.

Abrogati il comma 2 dell’articolo 13 del T.U.I.R che aumentava l’entità delle detrazioni previste per la fascia dei redditi medi.

132 Stabilizzazione delle deduzioni IRAP per incremento occupazionale

Prevista l’applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l’incremento di base occupazionale. In particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d’organico a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Più in dettaglio, la norma in commento sostituisce l’attuale articolo 11, commi da 4-quater a 4-septies, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

133134 Norme di stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione

Introdotte norme che recano disposizioni concernenti la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.

In particolare, modificando l’articolo 7-bis del D.L. n. 76/2013, si proroga al 31 marzo 2014 (dall’attuale 30 settembre 2013) il termine del regime transitorio per la stabilizzazione e al 31 luglio 2014 (dall’attuale 31 gennaio 2013) il termine per il deposito dei documenti inerenti la stabilizzazione da parte dei datori di lavoro.

Dalla proroga non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

137138 Modifiche alla disciplina dell’ACE

Si modifica la disciplina del c.d. Aiuto alla crescita economica (ACE), al fine di incrementare, per il triennio 2014 -2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile.

La disposizione in particolare incide sull’articolo 1 del D.L. n. 201 del 2011 che, con lo scopo di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, ha istituito l’Aiuto alla crescita economica – ACE, che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è dato dalla applicazione di un’aliquota percentuale, individuata dal comma 3 del richiamato articolo 1 (modificato dalle norme in commento), alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Per effetto delle norme in commento l’aliquota viene fissata ex lege per i primi sei periodi di imposta di applicazione dell’ACE (in luogo dei primi tre), demandandone la fissazione con decreto ministeriale dal settimo periodo d’imposta di applicazione (in luogo del quarto) dell’agevolazione.

Inoltre, viene innalzata la misura di detta aliquota per il secondo triennio applicativo: ferma restando l’aliquota del 3 per cento per il primo triennio; si specifica che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, 4,5 per cento e al 4,75 per cento.

In sostanza:

  • per il primo triennio di applicazione, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio resta fissata al 3 per cento;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, l’aliquota è fissata al 4 per cento;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, l’aliquota è fissata al 4,5 per cento;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’aliquota è fissata al 4,75 per cento;
  • dal settimo periodo di imposta l’aliquota è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

Si specifica infine che, per soggetti che beneficiano dell’Ace, l’acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 è fissato utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente.

Ciò dovrebbe comportare in sostanza la mancata computazione negli acconti degli incrementi delle aliquote sopra richiamati.

139 Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici

Si prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Per quanto concerne la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l’anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l’anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento. Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l’anno 2015. Con riferimento alle spese per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista, chiarendo che la suddetta spesa non può eccedere l’ammontare di quella della spesa di recupero cui si riferisce.

 

 

Termini vigenti

Termini legge Stabilità

 

31 dicembre 2013

30 giugno 2014

31 dicembre 2014

30 giugno 2015

31 dicembre 2015

Riqualificazione energetica

65%

 

65%

 

50%

Parti condominiali  

65%

 

50%

 
Ristrutturazioni edilizie

50%

 

50%

 

40%

Misure antisismiche

65%

 

65%

   
Mobili

50%

 

50%

 

Si prevede, inoltre, che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro il termine così modificato, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).

 

Attestato di prestazione energetica

L’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (articolo 6, comma 3-bis, del D.L. n. 63 del 2013), decorre dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU (comma 12 dello stesso articolo 6 del citato D.L.).

140147

Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio 2012

I commi concedono alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un’imposta sostitutiva del dieci per cento.

La rivalutazione opera in deroga all’articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,

La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Per il versamento delle sostitutive, è previsto il pagamento in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi:

  • la prima rata va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
  • le successive entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

È prevista la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa.

Si rimanda, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione.

Le suddette previsioni si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR (si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione). Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le modalità canoniche.

150152

Inserimento a regime della sostitutiva per riallineamento di valori da operazioni straordinarie

Si prevede l’efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie contenute nell’articolo 15, commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Ne viene infatti consentita l’applicazione alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva.

156157  Rivalutazione di quote e terreni per soggetti IRPEF

Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

La nuova data di riferimento del possesso è il 1° gennaio 2014; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2014 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2016); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2014.

160Lettera a)

Reddito di lavoro dipendente per atleti professionisti.

Viene inserito in nuovo comma 4-bis (che segue) all’articolo 51 del TUIR:

« 4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative»

160Lettere b), c), d)161

Deducibilità per le perdite su crediti derivanti da corretti stralci contabili

Viene consentita la deducibilità delle perdite su crediti derivanti da stralci contabili effettuati in osservanza delle indicazioni dei principi contabili, senza più distinzione tra OIC e IAS.

Si modificano anche le regole per la deduzione delle perdite su crediti per enti finanziari ed assicurativi.

Le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013.

162163

TUIR: regole di deduzione dei canoni leasing per imprese e lavoro autonomo

Apportate modifiche alle regole di deduzione dei canoni di leasing.

In particolare, mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, si modifica l’articolo 54, comma 2, del TUIR (concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo) e l’articolo 102, comma 7, dello stesso TUIR (dedicato all’ammortamento dei beni materiali per i soggetti IRES) nel senso di prevedere anzitutto la possibilità per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria di operare la deduzione per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (in luogo dei due terzi previsti dalla legislazione vigente).

Si prevede altresì, in caso di beni immobili, che la deduzione sia ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.

L’applicazione delle predette disposizioni riguarda i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 01.01.2014

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Leasing e imposte indirette: riscatto auto e cessione di contratti immobiliari

A decorrere dal 1° gennaio 2014, si esentano dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) i riscatti dei veicoli in leasing, al fine di equiparare il carico tributario alle operazioni di leasing operativo.

A copertura finanziaria, si prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (pari al 4 per cento) sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing di immobili strumentali. La norma modifica il comma 1-bis dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), il quale già prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (all’1 per cento: articolo 5, comma 1, lett. a-bis), della Tariffa, parte prima) delle locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate ad Iva. La norma estende tale disciplina anche alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto.

La misura dell’imposta proporzionale è fissata mediante l’inserimento nella Tariffa, parte prima, del Testo unico, dell’articolo 8-bis, con il quale si prevede l’applicazione dell’imposta di registro al 4 per cento per gli atti relativi alle cessioni sopraddette.

La Nota relativa al nuovo articolo 8-bis precisa che l’imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

La decorrenza delle modifiche è fissata al 1° gennaio 2014.

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Conversione di imposte anticipate in crediti di imposta: modifiche al regime

Si integra la normativa relativa alla disciplina dei cd. “Deferred Tax Assets”, relativa al sistema bancario, che consente di qualificare come crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.

Per effetto delle norme in esame, viene esteso l’ambito applicativo della predetta disciplina anche alle perdite su crediti ed alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti; viene introdotta un’ulteriore ipotesi di trasformazione dei DTA in crediti d’imposta, e cioè della quota dei DTA riferita ai predetti componenti negativi che hanno concorso alla formazione di un valore della produzione netta negativo a fini IRAP.

Le modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013

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Prestazioni socio assistenziali rese da cooperative: aliquota IVA ridotta

La norma ripristina l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento – anziché del 10 per cento – per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

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Somministrazioni ai alimenti e bevande tramite erogatori in luoghi pubblici

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (la cui aliquota IVA è stata elevata dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63 del 2013), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto.

174

Deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore

Si estende la possibilità di fruire della deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore (sostituto di imposta), se assoggettate a tassazione in anni precedenti: l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione per incapienza del reddito complessivo può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi, oppure può essere rimborsato secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Più in dettaglio, l’intervento è realizzato sostituendo la lettera d-bis) del comma 1, dell’articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in cui sono elencati gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti dal contribuente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo. Viene confermata la già prevista deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Inoltre, l’ammontare non dedotto, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di restituzione può essere recuperato:

  • mediante deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi;
  • mediante rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, secondo modalità applicative da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Le modifiche introdotte si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

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Tassazione reddito dei frontalieri

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.

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Raccolta di pubblicità on line e servizi ausiliari

Le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione del reddito d’impresa relativo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività.

E’ fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale che, per le imprese con attività internazionale, consente con la sottoscrizione di un accordo con l’Amministrazione finanziaria di fare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

Si prevede, inoltre, l’obbligo dell’utilizzo del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario per l’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essi ausiliari.

Si demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di trasmissione all’Agenzia delle informazioni necessarie per i controlli.

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Rappresentanza fiscale ai CAF

Si modifica il regime di rappresentanza e assistenza dei contribuenti previsto dall’articolo 63, del DPR n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

In primo luogo l’elenco dei soggetti che posso autenticare la sottoscrizione della procura speciale è esteso ai soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi.

Inoltre si prevede che qualora la procura sia rilasciata ad un funzionario del CAF o di una società di servizi, essa deve essere autenticata dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.

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284

Rilevanza IRAP delle rettifiche da transfer pricing

Si prevede l’estensione automatica delle rettifiche da transfer pricing a fini IRAP per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

In particolare, si prevede che alla determinazione della base imponibile IRAP, per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, sia applicabile la disciplina in materia di transfer pricing ordinariamente prevista per le imposte sui redditi; in base ad essa, alle transazioni poste in essere tra un’impresa residente ed una società non residente, qualora tra le stesse vi sia un rapporto di controllo di diritto o di fatto o di collegamento, si applica il “valore normale”, in deroga al principio della rilevanza, sul piano fiscale, del corrispettivo pattuiti tra le parti.

Inoltre, si dispone che alle rettifiche così effettuate non si applicano le sanzioni ordinariamente previste dalla legge per l’ipotesi di dichiarazione di compensi, interessi ed altre somme inferiori a quanto accertato (dal cento al duecento per cento dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza); tale disapplicazione delle sanzioni è tuttavia limitata ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, fino al periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della norma in esame, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione; è fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

486

Contributo di solidarietà sulle maxi pensioni

Si introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti in relazione al trattamento minimo I.N.P.S. (pari, per il 2013, secondo quanto riportato nella circolare I.N.P.S. n. 149 del 28 dicembre 2012, ad euro 495,43 euro mensili per 13 mensilità, ossia 6440,59 euro annui).

Il contributo è applicato secondo le seguenti aliquote:

  • 6% per parte eccedente l’importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S. fino a all’importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo;
  • 12% per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo I.N.P.S. (e fino all’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo);
  • 18% per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo l.N.P.S..

A tal fine, si prendono in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dal soggetto, con l’obbligo per l’INPS, sulla base dei dati del casellario centrale dei pensionati, di fornire agli altri enti interessati gli elementi necessari per l’effettuazione delle trattenute (le quali, in caso di pluralità di trattamenti, sono operate secondo modalità proporzionali all’importo dei medesimi).

Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie.

574

Visto di conformità per la compensazione dei crediti per imposte dirette

Si prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

575

Progetto di revisione delle detrazioni fiscali per oneri

Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, tenendo conto dell’esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate tributarie.

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580

Previsione di quote di fruizione dei crediti di imposta

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati in uno specifico allegato sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta non inferiori all’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d’imposta.

La riduzione non si applica al credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

581

Incremento dell’imposta di bollo su prodotti finanziari

L’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari viene fissata al 2 per mille a decorrere dall’anno 2014.

Per l’anno 2013, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall’anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

582

Incremento della misura dell’IVAFE

La misura della imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero è fissata al per mille, a decorrere dal 2014.

583

Abrogazione di crediti di imposta e agevolazioni fiscali

A decorrere dal 2014 sono soppressi i seguenti crediti di imposta e agevolazioni

  • la possibilità, per le imprese residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che intraprendano in Italia nuove attività economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché per i loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, di applicazione, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, quella statale vigente in uno degli Stati membri dell’Unione europea (articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010)
  • alcune disposizioni fiscali relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese ed alle catene di fornitura;
  • il credito di imposta per le piccole e medie imprese consistente in incentivi per la ricerca scientifica (articolo 5 della legge n. 449 del 1997);
  • le esclusioni dalla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) per talune plusvalenze (commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 68 del TUIR).
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Contrasto ai rimborsi indebiti da modello 730

Le disposizioni prevedono lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta. Il controllo viene effettuato prima dell’erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione; i rimborsi che, a seguito del controllo preventivo, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate.

I controlli sono effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione (se successiva).

Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

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Contributo di solidarietà sui redditi elevati

Si proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138 del 2011.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici soggetti al contributo di solidarietà per il periodo 2014-2016, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 non è dovuto.

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Imposta di bollo sulle istanze telematiche

Si apportano modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo (in particolare incidendo sulla Tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972) fissando una misura forfettaria pari a 16 euro dell’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.

La cifra di 16 euro è dovuta per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni.

La norma individua gli atti e documenti per i quali l’imposta di bollo è versata con modalità virtuali: ai fini della dichiarazione di tali atti dovrà essere utilizzato un modello conforme a quello approvato con Provvedimento direttoriale.

Più in dettaglio, trattasi delle istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Si abroga l’articolo 6-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che affidava a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la determinazione delle modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – d’intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legga – si stabiliranno le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta su istanze e relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Si modifica anche l’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972 modificando in particolare la disciplina del pagamento virtuale dell’imposta di bollo; oggi, si prevede che il contribuente debba presentare all’Ufficio del registro una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. Ora si prevede che la predetta dichiarazione deve recare anche l’indicazione degli altri elementi utili ai fini della liquidazione dell’imposta. In secondo luogo viene introdotto l’obbligo di redigere detta dichiarazione, a pena di nullità, su un modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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Contributo unificato nel processo tributario

Le disposizioni modificano la disciplina del contributo unificato nell’ambito del processo tributario, nonché, in generale, quella del diritto di copia, contenute nel D.P.R. n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG).

In particolare, vengono chiarite le modalità di calcolo del contributo unificato relativamente ai ricorsi proposti avverso più atti impugnati. In tal caso, il calcolo del contributo per scaglioni viene effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche con riguardo ai contenziosi in appello.

Inoltre, le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autentica degli atti e dei documenti ivi contenuti, non sono tenute al pagamento dei diritti di copia.

Tale esenzione dai diritti di copia riguarda anche il processo tributario telematico.

In tal modo – secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento – si intenderebbe dare massimo impulso all’informatizzazione del processo in tutte le giurisdizioni (ordinaria, amministrativa contabile e tributaria), nell’ottica di rendere sempre più ragionevole la durata del processo e di ottenere, nel contempo, consistenti risparmi di gestione.

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Piccola proprietà contadina

La disposizione ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina già soppresse dal D.Lgs. n. 23 del 2011: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

Inoltre, si integra l’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, e si stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l’imposta si applica nella misura del 12 per cento.

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Potenziamento della riscossione

Le disposizioni sono introdotte con il dichiarato intento di potenziare l’efficienza dell’amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative.

Reclamo e Mediazione nel processo tributario

Si provvede alla sostituzione del comma 2 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 546/1992, prevedendo che la presentazione del reclamo costituisca condizione di procedibilità del ricorso (in luogo della vigente condizione di inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio).

Qualora si depositi il ricorso prima di novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

Inoltre, si estende l’esito del procedimento di reclamo e di mediazione anche ai contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Inoltre, si interviene sul computo del termine dei novanta giorni decorsi i quali, senza che il reclamo sia stato accolto ovvero senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

In particolare si prevede che per il computo di tale termine si applicano le disposizioni sui termini processuali. Deve intendersi, pertanto, che si applica la sospensione feriale dei termini, di cui al D.Lgs. n. 742 del 1969.

Sono pertanto abrogati i periodi ai sensi dei quali, ove l’Agenzia delle entrate respinga il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego e che, in caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.

È infine inserito un nuovo comma 9-bis con il quale si prevede la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso), fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità dovuta alla mancata presentazione del reclamo.

Le modifiche sopra riportate si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge in esame.

Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo

Si attribuisce al Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo, anche la funzione di elaborazione di criteri per l’individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate.

Inoltre, il Comitato deve tener conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell’azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti (nuovo comma533-bis).

Rimborso della spesa per fermo di beni mobili registrati

L’agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati nel momento in cui dà avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione preventiva.

Applicabilità del Testo unico sulla trasparenza in materia tributaria e doganale

Le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, c.d. testo unico sulla trasparenza) si applicano alle pubbliche amministrazioni che svolgono attività di rilevante interesse pubblico in materia tributaria e doganale limitatamente ai profili che non attengono all’organizzazione e all’esercizio delle predette attività.

Misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali

Si estende fino al 2015 l’applicazione delle misure (attualmente efficaci fino al 2013) sul contenimento della spesa dell’apparato amministrativo da parte delle Agenzie fiscali.

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Modifiche in tema di assistenza fiscale

In primo luogo, si estende l’applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni prevista nel caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti anche agli utenti dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate che si sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell’assistenza fiscale.

In materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale si prevede che questa venga sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, in presenza di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive, nonché quando gli elementi forniti all’amministrazione finanziaria risultino falsi o incompleti (articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997).

La definizione agevolata delle sanzioni non impedisce in ogni caso l’applicazione della sospensione, dell’inibizione e della revoca, mentre si introduce una sanzione da 516 a 5.165 euro per il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio.

Per sostituti d’imposta e professionisti che prestano assistenza fiscale:

  • viene modificata la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale;
  • i componenti del consiglio di amministrazione ed i sindaci della società richiedente, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, non devono aver commesso violazioni alle disposizioni in materia non solo tributaria ma anche contributiva.

Inoltre:

  • si prevede la possibilità per il contribuente, qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d’imposta, di utilizzare in tutto o in parte l’ammontare dei credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con F24;
  • riguardo all’assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti, si stabilisce che questi provvedano a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’imposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione e copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (articolo 16);
  • in materia di controlli si stabilisce che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni siano trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.
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Sanatoria per i ruoli

Viene prevista la possibilità di estinguere i debiti relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

In particolare:

  • si precisa che ai fini della definizione agevolata non sono dovuti né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora; restano dovuti gli importi iscritti a ruolo e le somme a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione (comma 618);
  • sono escluse dalla definizione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti (comma 619);
  • in luogo di un versamento rateale del quantum dovuto (il 50 per cento entro il 30 giugno 2014 ed il restante importo entro il 16 settembre 2014), si dispone il pagamento in un’unica soluzione dell’intero importo entro il 28 febbraio 2014 (comma 620);
  • si obbliga l’agente della riscossione, per consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate a seguito della definizione agevolata, a trasmettere a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento (comma 621); entro la stessa data del 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell’avvenuta estinzione del debito (comma 622);
  • al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione (comma 623);
  • si precisa che la definizione agevolata trova applicazione anche per i cd. avvisi di “accertamento esecutivo” emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
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Residenti a Campione d’Italia

I commi da 631 a 633 prevedono, con decorrenza dal 2014, un meccanismo di aggiornamento annuo – in relazione all’evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero – della misura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia.

Così, si modifica l’articolo 188-bis del TUIR, al fine di disporre un incremento al 30% della percentuale base di riduzione forfetaria del tasso di cambio di cui all’art. 9, comma 2 del TUIR, da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia.

Si dispone anche che tale percentuale sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva, che non può essere inferiore al 20%, è stabilita con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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Imposta unica comunale (cenni)

È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

  • dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
  • e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
  • e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

641-668

Caratteri della TARI (cenni)

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

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Caratteri della TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.

680

Versamento conguaglio IMU e TARES

È differito al 24 gennaio 2014 il versamento del conguaglio IMU sulla prima casa per il 2013.

Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

707 -721

Modifiche alla disciplina IMU

Dal 2014 l’IMU a regime:

  • non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege;
  • rimarrà applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione);
  • è stato abbassata da 110 a 75 la misura del moltiplicatore applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • sono esentati dall’IMU, a decorrere dall’anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre:

  • l’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene inoltre resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2013; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento;
  • a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 – il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all’IMU, sia assoggettato a IRPEF nella misura del cinquanta per cento;
  • sono recate specifiche disposizioni per la dichiarazione ed il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali.
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Errori nel versamento IMU: Comune diverso

A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

724

Errori nel versamento IMU: versamento eccedente

A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso.

725

Errori nel versamento IMU: versamento allo Stato

A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale e per i comuni delle regioni Friuli- Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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Errori nel versamento IMU: versamento allo Stato e riversamento al Comune

A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

727

Errori nel versamento IMU: versamento al comune anziché allo Stato

A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L’ente locale impositore, all’esito dell’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’erario.

728

Gratuita sanatoria ritardi IMU del 2013

Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria, dovuta per l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014.

744

Gestione separata INPS al 27% per gli scassati

Per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è del 27 per cento.

749 Entrata in vigore

La legge di Stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2014.