6 Dicembre 2013

La legge di stabilità riduce il vantaggio fiscale delle detrazioni al non profit

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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La prospettiva non è delle migliori. Se nulla cambia rispetto al testo della legge di stabilità 2014 licenziato dal Senato, è estremamente probabile che le detrazioni agli organismi non profit subiranno una sforbiciata già dal 2013.

La previsione normativa

I tagli si potranno evitare solo se entro il prossimo 31 gennaio 2014 verranno adottati provvedimenti normativi, anche in deroga allo Statuto del contribuente, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’art. 15 del TUIR. Vista l’efficienza del legislatore italiano è più che presumibile che la scadenza non verrà rispettata e che quindi la necessità di maggior gettito indicata dalla disposizione venga coperta dalla riduzione della percentuale di detrazione delle spese detraibili. Tra queste figurano, com’è noto, molte erogazioni liberali a soggetti che operano nel settore non profit. Si tratta, ad esempio, delle seguenti:

  • le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono la propria attività in ambiti culturali o di restauro delle cose di interesse storico-artistico;
  • le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività nello spettacolo;
  • le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche;
  • le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro a favore di associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri;
  • le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Per queste erogazioni attualmente è prevista una detrazione dall’Irpef, calcolata in misura pari al 19% delle stesse. La proposta contenuta nella legge di stabilità è quella di portare la percentuale di detrazione al 18% già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Così, in pratica, chi ha già donato 1.000 euro ad un’associazione sportiva dilettantistica pensando di detrarsi 190 euro nella prossima dichiarazione dei redditi subirà una decurtazione di un punto percentuale potendo beneficiare di uno sconto solo di 180 euro.

E’ evidente il contrasto con le disposizioni dello Statuto del contribuente di una previsione che, quando ormai la maggior parte dell’anno si è conclusa e i contribuenti hanno fatto le proprie scelte in relazione alle offerte liberali, riduce il vantaggio fiscale dell’erogazione liberale. Purtroppo, però, non è la prima volta che la L. n. 212/2000 viene platealmente disattesa: la cattiva notizia e che probabilmente questa non sarà l’ultima volta.

Le detrazioni interessate

Se così stanno le cose, cerchiamo di capire meglio a cosa si riferisce la normativa e di vedere se qualcosa si può “salvare”. La norma infatti fa riferimento agli oneri indicati nel comma 1 dell’art. 15 del TUIR. Di conseguenza, poiché la disciplina delle erogazioni liberali detraibili alle Onlus (e soggetti equiparati) è contenuta nel comma 1.1. dello stesso art. 15 non dovrebbe essere interessata dalla modifica. In proposito, ricordiamo tra l’altro che per questa fattispecie di erogazioni liberali la percentuale di detrazione è stata alzata al 24% dall’anno 2013 (26% dal 2014) dall’art. 15, comma 3, della L. n. 96/2012.

Purtroppo, però, l’ultima parte della norma in commento testualmente prevede che “la presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall’imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico”. Si tratterà di capire come opera la sopra citata “riconducibilità” perché se fosse – come temiamo – che la stessa riguarda anche l’agevolazione prevista per le Onlus questo si tradurrebbe in una vera beffa per i contribuenti (ma, purtroppo, anche per le organizzazioni che hanno sollecitato le donazioni) che pensando di beneficiare di una detrazione del 24% nella prossima dichiarazione dei redditi fruirebbero solo del 18%!. Per 1.000 euro di offerta liberale il vantaggio fiscale passerebbe quindi da 240 euro a 180 euro (60 euro in meno).

Conclusione

Le nostre osservazioni portano ad una sola amara conclusione: la contrazione della percentuale di detrazione, unita alla costante crisi economica, avrà sicuramente come effetto quello di ridurre il finanziamento agli enti non profit che dovranno conseguentemente limitare i propri ambiti di intervento. Siamo proprio sicuri che sia effettivamente questo quello di cui il Paese ha bisogno?