La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione revocatoria
di Angelo GinexL’azione diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 cod. civ. dell’atto di vendita di alcune unità immobiliari, con cui il contribuente si spoglia del proprio patrimonio immobiliare in favore del figlio, può essere proposta indifferentemente tanto dall’ente impositore che ha provveduto alla formazione del ruolo, quanto dall’agente della riscossione, soggetto abilitato a promuovere con ogni azione la tutela del credito erariale. È questo il principio innovativo sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 30737 del 26.11.2019.
La vicenda in esame trae origine dalla proposizione, ad opera dell’Agente della riscossione, di un’azione revocatoria ex articolo 2901 cod. civ. nei confronti di un contribuente e di suo figlio, il quale, nel 2009, aveva acquistato alcune unità immobiliari dal padre, ancorché quest’ultimo, negli anni d’imposta 2007-2008, avesse accumulato ingenti debiti nei confronti dell’Erario.
Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea, procedeva alla declaratoria di inefficacia di detto atto di vendita. La sentenza di primo grado veniva appellata autonomamente dal padre e dal figlio, ma la Corte d’Appello respingeva il gravame, riconoscendo la legittimazione attiva dell’Agente della riscossione a promuovere ogni azione a tutela del credito erariale, benché fosse ente abilitato alla riscossione e non anche all’imposizione.
Pertanto, il figlio proponeva ricorso per cassazione e il padre (contribuente) ricorso incidentale. In particolare, con il ricorso principale il figlio contestava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l’illegittimità costituzionale, in relazione all’articolo 3 Cost., della disposizione sulla scorta della quale la Corte d’Appello aveva ritenuto legittimato all’esercizio dell’azione revocatoria l’Agente della riscossione.
Ebbene, nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione, dopo aver precisato di ritenere genericamente dedotta l’eccezione di illegittimità costituzionale, ha osservato che il ricorrente «non tiene conto che i connotati di specialità dell’assetto normativo del sistema esecutivo a tutela delle entrate tributarie è passato indenne attraverso varie censure di incostituzionalità, sull’assunto che tale specialità sia funzionale all’esigenza di pronta e sicura realizzazione del credito fiscale, non derivando da ciò la violazione del diritto di difesa del contribuente» (Cfr., Corte cost. 2/11/2000, n. 455).
Più nel dettaglio, il dovere di concorrere al sostentamento della spesa pubblica ex articolo 53 Cost. trova proprio nel momento della riscossione la vera e propria realizzazione, che rende effettivo quell’obbligo di concorso. Da ciò i giudici traggono la convinzione che la riscossione del tributo sia un momento essenziale del prelievo, poiché solo con la riscossione, cui è funzionale l’esercizio dell’azione revocatoria, la spesa pubblica è concretamente finanziata e trova le risorse necessarie.
Peraltro, occorre rammentare che sin dalla sentenza n. 16412 del 25.07.2007, le Sezioni Unite hanno affermato che il contribuente interessato ad impugnare un atto della riscossione può agire «indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario».
Logico corollario di tale assunto – così come evidenziato dalla Suprema Corte – è che si rafforza l’idea dell’Amministrazione finanziaria quale interlocutore unico del contribuente nella gestione del rapporto tributario, in quanto «non può esservi soluzione di continuità nella gestione dell’unitario procedimento volto alla realizzazione della pretesa tributaria che, avviato dall’ente impositore, si completa con la fase terminale della riscossione».
Sulla base di tali considerazioni, i giudici di vertice hanno concluso che la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 cod. civ. deve essere riconosciuta anche in capo all’Agente della riscossione, dacché questi è abilitato a promuovere con ogni azione la tutela del credito erariale.
Da ultimo, in merito alla contestata individuazione del momento di insorgenza del credito fiscale, secondo cui questo sarebbe diventato certo, liquido ed esigibile solo con l’avviso di accertamento, la Corte di Cassazione ha rammentato che costituisce ius receptum il principio secondo cui il credito tributario si determina con riferimento agli anni d’imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento (Cfr., Cass., ordinanza n. 9798 del 9.4.2019).
Altrimenti detto, l’obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, nel senso che è in tale momento che il contribuente è tenuto a liquidare l’imposta dovuta, a versarla all’Amministrazione finanziaria e a comunicare l’avvenuto pagamento; mentre l’attività di controllo è solo funzionale all’accertamento di un credito già sorto.