26 Gennaio 2023

La legittimazione suppletiva del fallito

di Luigi Ferrajoli
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Secondo il disposto normativo di cui all’articolo 43 L.F., pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la sentenza di fallimento provoca la perdita della sua capacità processuale nelle relative controversie, nelle quali dovrà poi necessariamente subentrare il curatore.

Nel caso, tuttavia, il nominato curatore rimanga inerte a causa di un totale disinteresse sul punto, il secondo comma dell’articolo 43 L.F. riconosce al fallito una legittimazione suppletiva, che opera nel momento in cui entrano in gioco i suoi diritti patrimoniali, in relazione ai quali gli organi fallimentari potrebbero mostrarsi indifferenti.

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