6 Dicembre 2021

La liquidazione della società semplice è tassata in capo ai soci?

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La liquidazione della società semplice è un tema che ha da sempre angustiato i soci, in quanto l’articolo 20 bis Tuir dispone che “Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata”.

L’articolo 47, comma 7, Tuir, scritto per le società di capitali prevede espressamente che: “Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”.

Pertanto, applicando letteralmente la norma, la liquidazione della società semplice potrebbe determinare un presupposto impositivo in capo ai soci, ogni qualvolta viene assegnato un importo superiore al loro costo fiscalmente riconosciuto.

Chiariamo meglio con un esempio.

Si supponga che i soci (ipotizzando per semplicità di effettuare un conteggio cumulativo) abbiano apportato nella società semplice la somma di euro 100. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione risulta essere pari a euro 100. Si ipotizzi, a questo punto, che si verifichino le seguenti casistiche:

Caso a): la società semplice acquista un immobile che viene venduto prima del decorso del quinquennio;

Caso b): la società semplice acquista un immobile che viene venduto oltre il decorso del quinquennio;

Caso c): la società semplice acquista una partecipazione che viene alienata con assoggettamento della plusvalenza alla tassazione sostitutiva del 26%;

Caso d): la società semplice acquista una partecipazione che viene alienata senza emersione della plusvalenza in quanto la società semplice ha provveduto a rivalutare le quote pagando l’imposta straordinaria dell’11%;

Caso e): la società semplice acquista un’opera d’arte che rivende realizzando un utile.

Si supponga, inoltre, che in tutti questi casi il prezzo di vendita sia 150 euro e che l’utile sia quindi di euro 50.

Il caso a) non presenta particolari complessità, in quanto, essendo la cessione dell’immobile imponibile, la società semplice imputerà il reddito di 50 euro nel quadro H dei soci, che vedranno aumentare il loro costo fiscalmente riconosciuto da euro 100 a euro 150, ai sensi dell’articolo 68, comma 6, Tuir.

Nel caso b) invece, trattandosi di una vendita esente da tassazione, la società semplice non avrà alcun reddito da imputare ai soci nel quadro H, per cui il loro costo fiscalmente riconosciuto rimane pari a 100 euro.

Un’interpretazione letterale dell’articolo 20 bis Tuir porterebbe a ritenere che la differenza tra 150 (somma attribuita dalla società) e 100, costo storico, sia da assoggettare a tassazione.

Fortunatamente, le risposte agli interpelli n. 689/E e 691/E del 08.10.2021, hanno escluso la tassazione in capo al socio.

Nel caso c), nonostante la plusvalenza sia soggetta alla tassazione sostitutiva del 26%, non si verifica alcun aumento del costo fiscalmente riconosciuto del socio, in quanto non vi è alcuna imputazione del reddito nel quadro H. Infatti, la liquidazione dell’imposta del 26% avviene direttamente da parte della società semplice.

Le due risposte agli interpelli citate in precedenza escludono la tassazione del socio anche in questo caso.

Nel caso d) il pagamento dell’imposta straordinaria avviene da parte della società semplice per cui si pongono i medesimi problemi evidenziati al precedente punto c). L’esclusione da tassazione dei soci, tuttavia, è stata espressamente prevista dalla risposta all’interpello n. 754 del 28.10.2021 (rivalutazione e cessione).

Il caso e), da ultimo, riguarda l’ipotesi dell’opera d’arte che viene ceduta senza emersione di un reddito imponibile in quanto si ipotizza che si tratti di un’operazione inquadrabile come mera dismissione patrimoniale. La casistica presenta le medesime criticità e, ovviamente, la medesima soluzione prospettata nel caso b), relativo alla cessione ultra quinquennale dell’immobile.