La lunga marcia verso il nuovo Codice della crisi
di Massimo BuongiornoCon l’approvazione alla Camera della legge di conversione del Decreto Milleproroghe, avvenuta lo scorso 19 febbraio e la assai probabile approvazione definitiva in Senato con “testo blindato” entro il 29 febbraio si completerà una nuova modifica al tormentato articolo 379 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza delle Imprese (D.Lgs. 14/2019).
L’articolo in questione, nel testo originario, modificava l’articolo 2477 cod. civ., introducendo nuovi limiti per la revisione legale nelle società a responsabilità limitata, molto più severi rispetto a quelli vigenti (attivo e ricavi 2 milioni di euro e 10 dipendenti medi).
Cambiava anche la modalità di verifica dei requisiti, essendo sufficiente il superamento di un solo limite su tre per due esercizi consecutivi per avere obbligo di revisione, mentre, per la revoca, non dovevano essere superati tutti e tre i limiti per tre esercizi consecutivi.
Con la conversione del Decreto “Sbloccacantieri” (L. 55/2019), si è avuta una prima modifica dell’articolo 379 CCII, incrementando i limiti a euro 4 milioni per attivo e ricavi e 20 dipendenti medi, ma mantenendo le modalità di verifica.
Ora, a seguito di numerose istanze pervenute al governo, si è nuovamente intervenuti, modificando la scadenza per la nomina del revisore prevista al terzo comma dell’articolo 379, dove è previsto un termine per la nomina del revisore entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo.
Poiché il D.Lgs. 14/2019 è stato pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2019 e l’entrata in vigore dell’articolo 379 CCII era prevista dopo 30 giorni, ne deriva che il termine per la nomina del revisore risultava fissato al 16 dicembre 2019.
Il nuovo testo dell’articolo 379, come modificato dal Milleproroghe, prevede invece che il termine per la nomina sia fissato all’approvazione del bilancio 2019 e quindi, per le società con chiusura del bilancio al 31 dicembre, entro il 29 aprile 2020.
Lo stesso comma 3 dell’articolo 379 prevede che, ai fini della prima applicazione della norma, i due esercizi da considerare per la verifica dei limiti siano quelli precedenti la scadenza indicata al primo periodo dello stesso comma, ovvero quella oggetto di modifica.
Ne deriva che, rispetto al testo originale, gli esercizi da considerare sono ora il 2018 e il 2019 e non più il 2017 e 2018.
Inoltre la nomina del revisore con l’approvazione del bilancio 2019, porta inevitabilmente a considerare l’esercizio 2020 come il primo sottoposto a revisione, in ciò equiparando le società che superano i limiti per il cambiamento normativo con quelle che li superano per incremento dimensionale e nominano il revisore con l’approvazione del bilancio dal quale scaturisce l’obbligo.
Le modifiche normative pongono dubbi in merito al comportamento da tenere per le società che già hanno adempiuto all’obbligo di nomina del revisore.
Un primo caso riguarda le società (poche in verità) che hanno nominato il revisore prima dell’incremento dei limiti portato dalla L. 55/2019 e si sono ritrovate successivamente ad avere un revisore non più obbligatorio.
Ferma restando l’ipotesi di avvalersi di una revisione volontaria, la revoca del revisore è comunque possibile “per giusta causa”, che in questo caso è costituita dal venir meno di un obbligo normativo.
Se, invece, la società avesse nominato un organo di controllo con revisione legale, esso dovrebbe comunque completare il triennio poiché la revoca per giusta causa in questo caso non è possibile.
Con la proroga della scadenza per la nomina del revisore si pone il problema per le società che hanno provveduto entro la scadenza originaria del 16 dicembre 2019.
Il Ministro della Giustizia Patuanelli, quando è stato ascoltato in Parlamento ha fatto notare l’inopportunità della proroga per evitare una evidente iniquità a svantaggio proprio delle società più virtuose; tuttavia pare che la sua posizione non sia stata seguita.
Le società che hanno nominato il revisore entro la scadenza e con incarico di revisione per il bilancio 2019 si suddividono in due categorie: la prima è costituita da quelle società che superavano i limiti considerando gli esercizi 2017-2018 e che continuano a superarli considerando gli esercizi 2018-19. In questo caso, il revisore nominato svolgerà il suo incarico su base “volontaria” per l’esercizio 2019 e per obbligo normativo a partire dall’esercizio 2020.
Non pare convincente la tesi che il revisore nominato sia “quiescente” relativamente all’esercizio 2019 e cominci ad operare con il 2020.
Se la società non intende sottoporre a revisione il bilancio 2019, l’assemblea dovrà revocare il revisore (ma non il sindaco) e successivamente nominarlo con l’approvazione del bilancio: soluzione che pare estrema.
La seconda categoria riguarda le società che, considerando gli esercizi 2018-2019 non hanno più obbligo di nomina che invece vi sarebbe stato considerando gli esercizi 2017-2018. In tale caso si procederà come già indicato per le società che non hanno più obbligo dopo l’innalzamento dei limiti.