12 Novembre 2020

La mancanza del vincolo finanziario “allontana” la branch dal gruppo Iva

di Sergio Pellegrino
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La scheda di FISCOPRATICO

La risposta all’istanza di interpello n. 539 di ieri ci consente di ricapitolare le regole per la partecipazione al cosiddetto gruppo Iva.

Il caso rappresentato è quello di un gruppo Iva di cui è rappresentante la capogruppo Alfa S.p.A., che ha presentato l’istanza di interpello finalizzata all’esclusione della branch italiana, istituita a seguito di un’operazione di riorganizzazione del gruppo che ha coinvolto anche le partecipate estere, per insussistenza del vincolo finanziario di cui all’articolo 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (o, in subordine, per insussistenza del vincolo economico di cui al successivo comma 5).

L’operazione di riorganizzazione attuata da parte del gruppo bancario, iniziata nel 2019 e che verrà completata nei primi mesi del 2021, è finalizzata ad accentrare i centri di competenza IT per le banche estere del gruppo in un’unica società appositamente costituita in Croazia, Beta, controllata al 100% dalla società lussemburghese LUX S.A., a sua volta controllata al 100% da Alfa.

Beta ha acquisito dalla banca del gruppo con sede in Croazia il ramo d’azienda IT e provvederà ad effettuare ulteriori diverse acquisizioni infragruppo per arrivare alla costituzione di tre branch, di cui una in Italia.

È previsto che quest’ultima acquisisca il ramo d’azienda infrastrutturale di proprietà di Alfa, per fornire parte dei servizi IT alle banche estere del gruppo, mentre non fornirà alcun servizio IT alle società del gruppo Iva.

Nel formulare  il proprio parere, l’Agenzia delle entrate parte dall’analisi della disposizione del primo comma dell’articolo 70-ter del decreto Iva.

La norma prevede che il vincolo finanziario si considera esistente tra soggetti passivi nel territorio dello Stato nel momento in cui, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente,

  • fra di essi esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile,
  • ovvero, sono controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto, a condizione che questi sia residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Il riferimento alla nozione di controllo di diritto, di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile, implica che si consideri controllata la società in cui un’altra società disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

Il perimetro del gruppo Iva opera quindi su due direttrici:

  • una verticale, che comprende la controllante italiana e le controllate italiane;
  • una orizzontale, che include le società stabilite in Italia quando sono controllate dallo stesso soggetto, che può essere stabilito anch’esso in Italia oppure in un paese estero white list.

Quest’ultima condizione viene posta dal legislatore per consentire di verificare la sussistenza del controllo di diritto in capo alla holding estera.

Nel caso della stabile organizzazione di un soggetto non residente, la valutazione del vincolo finanziario va effettuata verificando il requisito del controllo fra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e la casa madre estera della stabile organizzazione.

Non possono entrare a far parte di un gruppo Iva le stabili organizzazioni di soggetti non residenti nei territorio dello Stato, nei confronti dei quali non è possibile accertare la presenza del requisito del controllo di diritto, mentre tale inclusione sarebbe possibile nel caso in cui la casa madre,  della quale è emanazione la stabile organizzazione, eserciti un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato e facenti parte del gruppo Iva.

Nella fattispecie in esame, fra la capogruppo Alfa e la branch italiana si interpongono due soggetti, entrambi non residenti: Beta, la società di diritto croato “mamma” della branch, e la sua controllante di diritto lussemburghese, che ne detiene integralmente il capitale sociale.

Alla luce di una strutturazione di questo tipo, non vi sono evidentemente le condizioni per includere Beta, in qualità di società controllata, nel gruppo Iva di Alfa, non sussistendo il vincolo finanziario richiesto dall’articolo 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972.